Art. 583-ter.
Pena accessoria
(( La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.
Della sentenza di condanna e' data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri)).
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