Art. 593-bis.

Art. 593-bis.

Interruzione colposa di gravidanza

((Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e' aumentata.))

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