Terzo in buona fede e sequestro oro: appello inammissibile senza censura (Cass. pen. Sez. III n. 26625 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello cautelare reale, pur avendo la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, deve individuare i punti della decisione censurata ed enunciare motivi specifici, proporzionati alle argomentazioni del provvedimento impugnato. È inammissibile l’appello che non confuti gli effetti preclusivi della precedente decisione reiettiva, ormai non più contestata. Nel sequestro preventivo di oro oggetto di contratto di investimento, il terzo in buona fede non è titolare di un diritto reale sul metallo non specificamente identificato né depositato in apposito caveau, ma di un mero diritto di credito da far valere mediante lo stato passivo di cui agli artt. 52 segg. d.lgs. n. 159 del 2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. La buona fede resta presupposto indefettibile dell’esito positivo di tale verifica concorsuale.
Il Fatto
Con decreto del 19 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce dispone il sequestro preventivo nei confronti, tra gli altri, di una società operante nel commercio di metalli preziosi, nell’ambito di un procedimento per reati tributari e altro. La ricorrente, che aveva sottoscritto il contratto di investimento denominato “Conto Tesoro”, propone quale terza interessata istanza di dissequestro e restituzione dell’oro o del suo controvalore in danaro.
Il Giudice per le indagini preliminari dichiara l’istanza inammissibile e, in ogni caso, la rigetta. L’appello proposto avverso tale decisione viene dichiarato inammissibile dal Tribunale del riesame di Lecce con ordinanza dell’11 febbraio 2025. La ricorrente impugna per cassazione il provvedimento, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo preliminare del Tribunale: l’istanza di dissequestro era stata già dichiarata inammissibile perché meramente ripropositiva di questioni esaminate e disattese con il provvedimento del 24 novembre 2023, senza l’allegazione di elementi di novità. Tali effetti preclusivi non sono stati in alcun modo contestati con l’atto di appello, con la conseguente originaria inammissibilità del gravame.
Il principio è ricondotto al consolidato insegnamento per cui l’appello cautelare deve individuare i punti della decisione censurata ed enunciare i motivi in termini specifici, o almeno con specificità proporzionale alle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (Sez. VI n. 1919 del 10.12.2024, dep. 2025; conf. Sez. V n. 9432 del 12.01.2017; per l’appello cautelare reale Sez. II n. 46575 dell’11.11.2022).
La Corte esamina poi il secondo profilo valorizzato dal Tribunale: l’interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale e il gravame deve risultare funzionale a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (Sez. Un. n. 28911 del 28.03.2019, Papaleo). L’amministratore giudiziario aveva ottenuto l’autorizzazione a vendere l’oro in sequestro e a versarne il ricavato presso il F.U.G.; nella ricognizione delle rimanenze non era stato reperito oro specificamente identificato o custodito in apposito caveau e destinato al prodotto di investimento.
Da qui la qualificazione del terzo di buona fede come titolare di un mero diritto di credito, azionabile davanti al giudice che ha emesso il decreto di sequestro ai sensi degli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 159 del 2011, con verifica dei crediti vantati nei confronti della società e fissazione dell’udienza di cui all’art. 57 d.lgs. n. 159 del 2011. Tale passaggio motivazionale non è stato adeguatamente confutato, essendosi la difesa soffermata sulla buona fede, già riconosciuta dal Tribunale e presupposto indefettibile, non certo alternativa, della verifica concorsuale.
La Corte perviene alle stesse conclusioni anche seguendo l’itinerario “contrattuale” tracciato dal Giudice per le indagini preliminari: le facoltà derivanti dal contratto potranno essere esercitate solo nei confronti dell’amministratore giudiziario, ove questi subentri ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011, unico soggetto legittimato a valutare le richieste. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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