Differimento pena per madre con prole sotto tre anni e pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 33207 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena previsto dall’art. 147, primo comma, n. 3-bis), cod. pen., per la madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, postula una situazione di attuale affidamento del figlio alla genitrice, non essendo sufficiente il solo stato di maternità. Il beneficio, per la sua ratio umanitaria e assistenziale, cede di fronte a una prognosi di eccezionale pericolo di commissione di ulteriori delitti, che ne preclude la concessione anche nelle forme della detenzione domiciliare surrogatoria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., ove il grado di pericolosità sociale non sia fronteggiabile con la restrizione domiciliare. Il diniego della detenzione domiciliare generica, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., è adeguatamente motivato quando il giudice di merito formula una prognosi negativa sull’idoneità della misura a prevenire la commissione di altri reati.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza per i minorenni ha rigettato la richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà e del differimento della pena ai sensi dell’art. 147 cod. pen., avanzata da una condannata madre di prole di età inferiore ai tre anni in relazione a una pena per furto aggravato.

Il giudice di merito ha ritenuto non adeguatamente documentata la condizione di attuale accudimento della prole e ha valorizzato le numerose pendenze, una recente denuncia e le informative di polizia, descrittive di una persona inaffidabile e socialmente pericolosa, nonché l’assenza di una concreta prospettiva lavorativa. Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, che lamentava la violazione degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen. Il Collegio ha ricostruito la disciplina vigente, osservando che l’art. 147, primo comma, n. 3-bis), cod. pen., nel testo modificato dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, contempla il differimento facoltativo in favore della madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, già previsto dal previgente n. 3).

La concessione del beneficio è subordinata, ai sensi del comma quinto, all’insussistenza di una situazione di eccezionale rilevanza di commissione di ulteriori delitti. La Corte ha richiamato la Corte cost. n. 239 del 2014 per evidenziare che l’istituto è presidio del superiore interesse del bambino, volto a limitare la carcerizzazione degli infanti, e ha ribadito che la sua ratio postula un affidamento in atto del figlio alla genitrice, come confermano le cause di revoca del terzo comma, arricchite dal decreto sicurezza con i comportamenti gravemente pregiudizievoli per la crescita del minore.

La salvaguardia dei valori dell’istituto è affidata alla detenzione domiciliare surrogatoria o umanitaria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., applicabile a prescindere dalla qualità e quantità della pena, ove il grado di pericolosità sconsigli il semplice differimento ma sia fronteggiabile con la restrizione domiciliare, all’esito di un bilanciamento tra l’interesse del minore e gli interessi di difesa sociale.

Nel caso concreto il Tribunale aveva formulato una prognosi spiccatamente negativa di recidività, fondata sulle pendenze, sulla denuncia, sulle informazioni di polizia e sull’assenza di prospettive lavorative, enucleando un pericolo pregnante che precludeva il differimento anche nelle forme domiciliari. La motivazione, immune da vizi logici e giuridici, ha resistito alle deduzioni difensive.

La Corte ha poi dichiarato il secondo motivo manifestamente destituito di fondamento, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in tema di misure alternative, il tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria (Sez. I n. 30065 del 29.05.2025). Il terzo motivo è stato rigettato, risultando il diniego della detenzione domiciliare generica adeguatamente motivato dalla ritenuta pericolosità sociale. Il ricorso è stato rigettato, senza condanna alle spese in forza dell’art. 29 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (Sez. I n. 12340 del 20.02.2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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