Amministratore di fatto e procura speciale: serve prova dell’esercizio gestorio (Cass. pen. Sez. V n. 27571 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di amministratore di fatto di una società non può essere desunta dal solo conferimento di una procura generale ad negotia, ma richiede l’individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento di funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività imprenditoriale, anche a mezzo dell’attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, senza che sia necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione: è sufficiente un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. L’accertamento degli elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Ne consegue che il giudice di merito, che tragga la qualifica di amministratore di fatto dal tenore della procura, deve comunque spiegare in che termini gli elementi probatori acquisiti dimostrino l’esercizio di un potere gestorio non episodico, non potendosi valorizzare dati che lo stesso giudice riconosca neutri.
Il Fatto
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta semplice, estinto per prescrizione, e conferma nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il vizio di motivazione in ordine all’attribuzione della qualità di amministratore di fatto della società fallita; la violazione di legge quanto all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; la violazione di legge in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preminente il primo motivo, che ritiene fondato, dichiarando assorbite le ulteriori censure. Il nodo giuridico è la ricostruzione della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, fondata dalla Corte di merito sul conferimento di una procura speciale rilasciata dall’amministratore di diritto della società fallita.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell’attribuzione di tale qualifica, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti. Viene richiamata Sez. V n. 45134 del 2019, nonché Sez. V n. 35346 del 2013 e Sez. V n. 2514 del 2023, che ribadiscono come significatività e continuità non comportino necessariamente l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione.
Quanto al conferimento di una procura generale ad negotia, la Corte ricorda il principio già espresso da Sez. V n. 4865 del 2021: la qualifica di amministratore di fatto non può trarsi solo dal conferimento della procura, ma richiede prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive, anche a mezzo dell’attivazione dei poteri conferiti.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la motivazione della sentenza impugnata non è conforme. La Corte di appello ha dato conto dell’ampiezza dei poteri conferiti e delle competenze tecniche dell’imputato, ma ha tratto il concreto esercizio di tali poteri dalla deposizione di un teste che, in realtà, ha riferito di essersi relazionato con l’imputato solo sulle caratteristiche tecniche dei mezzi da acquistare, avendo contrattato le condizioni di vendita con l’amministratore di diritto.
La Corte distrettuale ha inoltre negato rilievo alla circostanza riferita da due testi, i quali hanno dichiarato di aver preso ordini dall’imputato quale responsabile di cantiere e dipendente di altra società, ma di ignorare i rapporti tra lo stesso e la fallita: dato che la stessa Corte definisce “apparentemente neutrale” senza chiarire in che termini dimostri l’attribuzione di un ruolo gestorio nella società fallita e non nell’altra. Quanto alla denuncia di furto di un mezzo della fallita, valorizzata come elemento sintomatico, la Corte non ne spiega la capacità dimostrativa dell’esercizio di un potere gestorio non episodico, potendo essa riferirsi alla qualità di procuratore dell’ente. Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello.
Nota della Redazione
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