Inammissibile il ricorso per continuazione basato su mera ridiscussione del merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 2631 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che rigetti l’istanza di unificazione di reati sotto il vincolo della continuazione, qualora i motivi si sostanzino in una mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto e delle argomentazioni già logicamente e approfonditamente esaminati dal giudice di merito. La valutazione in ordine alla sussistenza dell’identità del disegno criminoso integra un apprezzamento di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica.
Il Fatto
Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza con cui il ricorrente chiedeva l’unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., dei reati giudicati con due distinte sentenze: una della Corte di appello di Firenze per reati in materia di stupefacenti e una del Tribunale di Modena per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell’esecuzione non avesse considerato l’assenza di intervallo temporale tra i fatti, la prossimità geografica dei luoghi di commissione e l’unitario scopo di ricerca del guadagno.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era volto a una sostanziale rivalutazione degli elementi fattuali già esaminati dal giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo, infatti, aveva risolto la questione con un’approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi e delle loro modalità esecutive, pervenendo a conclusioni sorrette da argomenti logici.
La Suprema Corte ha quindi precisato che la valutazione circa la sussistenza del vincolo della continuazione costituisce un tipico apprezzamento di merito, rimesso al giudice dell’esecuzione. Tale valutazione, se correttamente motivata, non può essere rivista in sede di legittimità, ove il sindacato è limitato alla sola verifica di eventuali errori di diritto o vizi logici della motivazione.
La critica difensiva, invece, non aveva individuato alcuna specifica violazione di legge né alcuna effettiva illogicità del ragionamento del giudice, limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi elementi fattuali. Tale operazione è radicalmente preclusa nel giudizio di cassazione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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