Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
2. ((Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unita', sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo)).