Art. 101.

Art. 101.

Libri e registri obbligatori

1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ((…)), ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

a) i contratti emessi;

b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali e' stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;

c) i contratti scaduti;

d) i contratti per i quali e' stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;

e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;

f) i sinistri denunciati;

g) i sinistri pagati;

h) i reclami ricevuti.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

a) i contratti emessi;

b) i sinistri denunciati;

c) i sinistri pagati;

d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;

f) i sinistri gia' classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;

g) i reclami ricevuti.

4. L'((IVASS)) adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

5. L'((IVASS)) individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attivita' delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

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