Art. 302.

Art. 302.

Ambito di intervento

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attivita' venatoria per i quali vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:

a) l'esercente l'attivita' venatoria non sia identificato;

b) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile;

c) l'esercente l'attivita' venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.

2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidita' permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attivita' venatoria.

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