Art. 29.

Art. 29.

(Ubicazione di chioschi od altre installazioni) 1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all' ((articolo 26, commi 7 e 8,)) nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice.

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