Visto di conformità irregolare: violazione formale senza recupero del credito (Cass. civ. Sez. V n. 26020 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata o irregolare apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge un credito d’imposta compensabile non integra, di per sé, una violazione sostanziale, né è equiparabile all’omesso versamento, ove sia accertata l’esistenza e la spettanza del credito e non risulti compromessa l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Per configurare una violazione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto: che la violazione non comporti pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che non incida sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo. Ne consegue che la funzione pubblicistica del visto, pur riconosciuta, non determina automaticamente la perdita del diritto alla compensazione o l’applicazione della sanzione proporzionale, dovendo la condotta essere valutata nella sua concreta offensività. Il principio opera a prescindere dalla natura del tributo cui il credito si riferisce.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società contribuente plurimi atti di recupero, contestando l’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta, in particolare crediti IVA annuali e infrannuali e, per uno degli atti, un credito IRAP. Il presupposto era che il visto di conformità richiesto dalla disciplina applicabile fosse stato apposto da professionista non abilitata al rilascio della certificazione, ovvero fosse mancante.

La società impugnava gli atti, deducendo anche la natura meramente formale dell’irregolarità. Il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi riuniti, valorizzando la posizione incolpevole della contribuente. L’Agenzia proponeva appello, sostenendo la natura sostanziale del visto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto rigettava il gravame. Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, strettamente connessi, sono esaminati congiuntamente e rigettati. Il primo censura la violazione dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla l. n. 102 del 2009, per avere la Corte di merito escluso che il visto integrasse un requisito sostanziale indispensabile per il legittimo utilizzo in compensazione dei crediti oltre soglia. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, per avere la sentenza annullato anche le sanzioni.

La Corte ricostruisce la vicenda muovendo dal rilievo che la professionista autrice del visto era iscritta all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e munita di polizza assicurativa; la contestazione atteneva esclusivamente alla posteriorità dell’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati. Il giudice di merito ha accertato che l’irregolarità non arrecava pregiudizio alle azioni di controllo e non incideva sulla determinazione della base imponibile.

Tale approdo è conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte richiama Cass. n. 5289/2020, secondo cui la funzione del visto è di assicurare un controllo anticipato dell’esistenza e spettanza del credito, sicché l’inosservanza dell’adempimento è inidonea, in sé, a pregiudicare le attività di controllo e a incidere sulla base imponibile, risolvendosi in infrazione puramente formale non equiparabile a omesso versamento. Il medesimo principio è ribadito da Cass. n. 7154/2025, che ha distinto la compensazione anticipata del credito, idonea a integrare violazione sostanziale, dalla compensazione in assenza del visto, configurante violazione puramente formale non punibile per assenza di offensività.

Non vale in senso contrario il richiamo alla modifica operata dal d.l. n. 50 del 2017: la previsione del recupero non elide la necessità di verificare in concreto l’offensività della condotta, secondo il paradigma degli artt. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997. Né conduce a diversa conclusione la sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2024, che, pur sottolineando l’interesse pubblico correlato all’istituto, non ha affermato che ogni irregolarità del visto determini automaticamente la perdita del diritto alla compensazione.

La medesima conclusione vale per l’atto rispetto al quale è stata contestata la mancanza del visto: la distinzione tra visto omesso e visto apposto da professionista non ancora iscritta rileva sul piano delle modalità della violazione, ma non ne modifica la natura formale in difetto di offensività. Il principio opera anche per il credito IRAP, dipendendo la qualificazione dall’accertata esistenza del credito e dall’assenza di ostacolo ai poteri di controllo. Il ricorso è rigettato; la Corte condanna la parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., richiamando Cass., Sez. U., n. 28540 del 2023 e Cass., Sez. U., n. 27195 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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