Sequestro preventivo tributario: motivazione specifica sul periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 30599 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la motivazione sul periculum in mora non può essere imperniata sulla mera natura fungibile del denaro né su automatismi decisori che colleghino la pericolosità alla natura obbligatoria della confisca. Il giudice deve esplicitare le ragioni concrete dell’esigenza di anticipare l’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Il beneficio di escussione del patrimonio dell’ente non è invocabile in caso di dissociazione tra autore materiale del reato e contribuente beneficiario del profitto. In materia cautelare reale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, restando sindacabili i soli vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi nei confronti del legale rappresentante pro tempore di un consorzio di bonifica, indagato per i reati di cui agli artt. 10-bis e 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza in cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, al beneficium excussionis, al periculum in mora e al difetto di proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta le censure sul fumus. Quanto alla individuazione del soggetto responsabile, il Collegio ritiene ultroneo ogni approfondimento sulle norme statutarie in sede cautelare, poiché i modelli 770 recavano il codice fiscale del ricorrente, individuato come rappresentante firmatario. Lo statuto, inoltre, riserva al Presidente non meri compiti di indirizzo, ma anche la funzione di sovrintendere all’amministrazione consortile.

Sulle circostanze impeditive dei versamenti, il Tribunale ha disatteso le argomentazioni difensive con motivazione non riconducibile a motivazione mancante o apparente, unico profilo sindacabile come violazione di legge in materia cautelare reale, secondo il principio di Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023. I rilievi sulla documentazione prodotta in riesame sono inoltre affetti da difetto di autosufficienza, non essendo i documenti allegati al ricorso.

Quanto al beneficio di escussione, la Corte richiama il precedente invocato dalla difesa (Sez. 3 n. 2391 del 2025) per trarne conclusioni opposte: presupposto della confisca per equivalente è il mancato reperimento del profitto, non potendosi invocare l’escussione del patrimonio dell’ente quando vi è dissociazione tra autore materiale e contribuente. Il decreto è stato eseguito anche con il sequestro delle disponibilità finanziarie del Consorzio, considerate profitto del reato.

I rilievi sulla proporzionalità sono inammissibili per genericità, non avendo il ricorrente fornito elementi di supporto né chiarito se avesse tenuto conto delle disponibilità sequestrate in via diretta al Consorzio.

Sono invece fondate le doglianze sul periculum in mora. Nell’affermarne la sussistenza, il Tribunale ha svolto considerazioni tautologiche, non rispondenti ai principi delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 sulla necessità di specifica motivazione circa l’esigenza di anticipare l’effetto ablativo. La Corte richiama anche Sez. 3 n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, che esclude ogni automatismo tra pericolosità e natura obbligatoria della confisca e vieta di imperniare la motivazione sulla mera fungibilità del denaro.

L’ordinanza è annullata limitatamente al periculum, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.; nel resto il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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