Omesso versamento ritenute previdenziali consumato al 16 gennaio sospeso tre mesi (Cass. pen. Sez. III n. 30600 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, è fattispecie connotata da progressione criminosa. Superata la soglia di punibilità, le ulteriori omissioni commesse nel medesimo anno costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine per il versamento dell’ultima mensilità, ossia con il 16 gennaio dell’anno successivo. Il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento, entro cui il datore di lavoro può versare il dovuto divenendo non punibile, opera quale causa di sospensione della prescrizione ai sensi del comma 1-quater del medesimo art. 2, e non quale momento identificativo del dies a quo del relativo computo.

Il Fatto

A seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, il G.i.p. del Tribunale di Salerno, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Il reato contestato era quello di omesso versamento delle ritenute, commesso dal legale rappresentante di una società consortile nel periodo gennaio-luglio 2018.

Il G.i.p. aveva individuato il momento consumativo nel luglio 2018, facendo decorrere da quel mese il termine prescrizionale di sei anni, decorso in assenza di atti interruttivi. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo che il momento consumativo andava collocato allo scadere dei tre mesi concessi al datore di lavoro per il versamento, decorrenti dalla notifica dell’accertamento, avvenuta il 12/12/2020.

La Motivazione della Corte

La Corte prende le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte, secondo cui il delitto in esame, dopo la modifica introdotta dall’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8 del 2016, che ha previsto la soglia di punibilità di diecimila euro annui, integra un reato unitario a consumazione prolungata. La definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine per il versamento dell’ultima mensilità, cioè con il 16 gennaio dell’anno successivo.

Su questa base il Collegio ritiene evidente l’erroneità della decisione impugnata, che aveva collocato il momento consumativo nel luglio 2018 e da lì aveva fatto decorrere il termine prescrizionale, ritenendolo scaduto in assenza di atti interruttivi.

La Corte non accoglie neppure la prospettazione del ricorrente. Il periodo di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento, previsto dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, entro il quale il datore di lavoro può versare il dovuto divenendo non punibile né assoggettabile a sanzioni amministrative, non identifica il momento consumativo del reato. Esso rileva invece quale causa di sospensione della prescrizione, ai sensi del comma 1-quater del medesimo articolo.

Ne consegue che il reato si è consumato alla data del 16/01/2019, dalla quale decorre il termine di prescrizione di sei anni. A tale termine devono aggiungersi i tre mesi di sospensione, decorrenti dalla notifica della contestazione del 12/12/2020, con scadenza del termine prescrizionale alla data del 17/04/2025. La Corte rileva che, al momento della decisione impugnata, il termine non era ancora interamente decorso.

Le considerazioni svolte impongono il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica, non essendo condivisibile la diversa individuazione del momento consumativo proposta dall’organo requirente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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