Inammissibili i ricorsi su sproporzione della pena e diniego attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 30663 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva trovano giustificazione nella gravità dei precedenti penali e nella pericolosità sociale dell’autore, desunta dalla consumazione dell’illecito quale sintomo di riprovevolezza della condotta. In sede di legittimità, la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio rileva solo ove si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione. Il valore probatorio delle intercettazioni non richiede necessariamente elementi di riscontro, e la rilettura alternativa delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 19.04.2024, aveva confermato la condanna di due imputati per tentativi di rapina a volto travisato, in un caso a mano armata, e connessi reati in materia di armi. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la sproporzione della pena rispetto ai fatti, la mancata integrazione delle lacune motivazionali della prima sentenza, il travisamento delle intercettazioni, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in tema di riscontri e del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nonché il diniego delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva.
I ricorrenti contestavano, in particolare, la lettura delle conversazioni captate e la qualificazione della condotta, chiedendo una rivalutazione complessiva del quadro probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. I motivi, osserva, riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, senza specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. I ricorrenti prefigurano una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di individuazione di specifici travisamenti.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte richiama la motivazione della sentenza d’appello, che aveva dato conto dei precedenti penali dei ricorrenti e della spregiudicatezza mostrata nella commissione dei reati, desumendone particolare pericolosità sociale. La Corte ritiene che i giudici abbiano fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diniego dell’art. 62-bis cod. pen. si giustifica con la gravità dei precedenti (Sez. V n. 43952 del 13.04.2017, Pettinelli) e l’applicazione della recidiva risponde ai casi in cui la consumazione dell’illecito costituisce sintomo di riprovevolezza e di pericolosità (Sez. Un. n. 35738 del 27.05.2010, Calibè).
Sul versante probatorio, la Corte valorizza le pagine della sentenza impugnata che ricostruiscono il significato delle conversazioni captate, del tutto intelligibili, e l’attività di polizia giudiziaria che aveva monitorato in tempo reale le fasi organizzative ed esecutive dei tentativi di rapina. Richiama quindi la giurisprudenza sul valore probatorio delle intercettazioni (Sez. III n. 6722 del 21.11.2017, dep. 2018, Di Maro) e sulla non necessità di riscontri ex art. 192 cod. proc. pen. (Sez. III n. 10683 del 07.11.2023, dep. 2024, Mascia).
Quanto all’asserita violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte ne rileva l’assoluta genericità, ricordando che tale regola di giudizio rileva in sede di legittimità solo ove si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione, non avendo la Cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. II n. 28957 del 03.04.2017, D’Urso).
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
Nota della Redazione
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