Inammissibili i ricorsi che chiedono rivalutazione delle prove e reiterano motivi d’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 30672 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’ombrello della violazione di legge e del vizio di motivazione, solleciti una rivalutazione del compendio probatorio, attività rimessa in via esclusiva ai giudici di merito. Parimenti inammissibile è il ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, risultando non specifico ma solo apparente. Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato con l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi, non essendo richiesta la valutazione di ogni singola deduzione difensiva.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, condannava due imputati per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. in relazione alla condanna per cessione di sostanza stupefacente; violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La questione giunge così davanti al giudice di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, i ricorrenti, sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. Il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, essendo tale attività rimessa ai giudici di merito, e deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. Richiama sul punto Sez. 6, n. 43139 del 19.09.2019.

Il secondo motivo è inammissibile perché costituisce mera reiterazione di analoga censura già formulata in appello e motivatamente disattesa. La motivazione dei giudici di merito, fondata sul quantitativo di sostanza, sulla qualità della stessa (principio attivo attorno al 55%, da cui ricavabili 98 dosi singole), sulle circostanze di tempo e di luogo e sulla molteplicità di bustine, esclude l’occasionalità della condotta. Tali argomenti fanno buon governo dei principi delle Sezioni Unite n. 35737 del 24.06.2010 e delle Sezioni Unite n. 51063 del 27.09.2018: la fattispecie attenuata è configurabile solo in ipotesi di minima offensività penale, desumibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri legislativi, con la conseguenza che, ove uno degli indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza.

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato il diniego in modo non manifestamente illogico, valorizzando la marcata gravità del fatto e l’assenza di elementi positivi. La Corte ribadisce che le attenuanti generiche non costituiscono oggetto di benevola concessione, né un diritto dell’imputato conseguente alla mera assenza di elementi negativi, richiedendo invece elementi di segno positivo. Al giudice di merito non è richiesto di valutare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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