Confisca per equivalente e continuità normativa nei reati tributari (Cass. pen. Sez. III n. 30768 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca per equivalente prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 si applica anche ai delitti tributari commessi prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto, sussistendo piena continuità normativa con la previgente fattispecie dell’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, legge n. 244/2007. In tema di reati tributari, il giudice penale può fondare l’accertamento dell’imposta evasa sugli esiti degli accertamenti tributari, purché sorretti da dati reali e non meramente presuntivi, e tiene conto dei costi non contabilizzati solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o il ragionevole dubbio della loro esistenza. L’elemento soggettivo del delitto di occultamento delle scritture contabili può desumersi, secondo norme di comune esperienza, dalla titolarità di un’attività commerciale produttiva di redditi significativi. Il giudizio di dosimetria della pena, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza dell’11.12.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria a carico di un imprenditore individuale per i reati di occultamento di scritture contabili e di omessa dichiarazione ai fini Irpef e IVA, con pena sospesa e confisca dei beni costituenti profitto o prezzo del reato, ovvero confisca per equivalente, fino alla concorrenza dell’importo accertato. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi: l’insussistenza della prova dell’occultamento e dell’elemento soggettivo, la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e l’inapplicabilità della confisca per equivalente ai reati commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 12-bis.
La Motivazione della Corte
La Sez. III ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la difesa ha riproposto le stesse questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la motivazione impugnata. La Corte d’appello ha correttamente applicato i principi sull’utilizzabilità, in sede penale, degli esiti degli accertamenti tributari, che nel caso concreto risultano fondati su una ricostruzione analitica delle operazioni.
Quanto alla determinazione dell’attivo, i giudici di merito hanno valorizzato i dati dello “spesometro”, verificati tramite le risposte dei clienti ai questionari, e le dichiarazioni dello stesso imputato. A fronte di tale apparato argomentativo, le allegazioni difensive sulla mancanza di pagamento delle fatture e sui costi sostenuti sono risultate generiche, non supportate da conteggi alternativi o documentazione verificabile.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, i costi non contabilizzati rilevano solo in presenza di allegazioni fattuali idonee a fondare la certezza o il ragionevole dubbio della loro esistenza, citando sul punto Sez. III n. 8700 del 2019 e Sez. III n. 37094 del 2015.
Anche le censure sull’elemento soggettivo del reato di occultamento sono state ritenute non idonee a superare il rilievo che la ricostruzione della base imponibile è avvenuta tramite le fatture reperite presso i clienti. L’elemento soggettivo può desumersi, secondo norme di comune esperienza, dalla titolarità di un’attività commerciale produttiva di redditi significativi, come affermato da Sez. III n. 51836 del 2018.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il giudizio di dosimetria della pena è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. La Corte territoriale ha valorizzato la gravità dei reati, la pluralità delle imposte evase e la personalità dell’imputato, gravato da precedenti condanne per omesso versamento di ritenute previdenziali.
Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo: la Corte ha ribadito la piena continuità normativa tra l’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e il previgente art. 322-ter cod. pen., richiamando Sez. III n. 50338 del 2016 e Sez. III n. 23737 del 2016. All’inammissibilità del ricorso conseguono la sterilizzazione del decorso del tempo ai fini della prescrizione e la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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