Ricorso inammissibile per mancata contestazione della finalità di spaccio (Cass. pen. Sez. 7 n. 3456 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre mere enunciazioni di principi giurisprudenziali. La Corte territoriale assolve l’onere motivazionale in ordine alla finalità di spaccio della sostanza stupefacente quando fonda il proprio convincimento su elementi fattuali come i quantitativi sequestrati, le modalità di detenzione e il materiale trovato nell’abitazione, valutati alla luce delle possibilità economiche dell’imputato. Il giudizio di equivalenza o subvalenza della recidiva e la dosimetria della pena richiedono una motivazione specifica, ma il ricorrente deve comunque confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice di merito.
Il Fatto
Il GUP del Tribunale di Vercelli condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la riduzione per il rito, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e multa. La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’erronea esclusione della destinazione all’uso personale della sostanza, il mancato giudizio di subvalenza della recidiva e l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando come lo stesso non si confrontasse con la motivazione contestata. La sentenza impugnata aveva infatti fornito adeguata motivazione in ordine alla rilevanza penale della condotta, evidenziando come i quantitativi di droga sequestrati, le modalità di detenzione e il materiale trovato nell’abitazione, alla luce delle possibilità economiche dell’imputato, avessero quale unica spiegazione plausibile la finalità di spaccio.
Questo sforzo argomentativo della Corte territoriale è stato ignorato dal primo motivo di ricorso, che si è limitato a una generica contestazione senza confrontarsi con gli specifici elementi fattuali considerati dal giudice di merito. A identiche conclusioni la Corte è pervenuta in relazione agli ulteriori motivi, concernenti la configurazione della recidiva e la dosimetria della pena.
Su tali punti, la Corte distrettuale aveva fornito adeguata motivazione, associando l’imputato a importanti giri dediti al traffico di droghe e dando atto che le precedenti condanne specifiche non avevano avuto alcuna incidenza sulla sua determinazione a delinquere. Anche in questo caso, il ricorso si è limitato alla mera enunciazione di principi giurisprudenziali senza confrontarsi con la motivazione contestata.
Alla declaratoria di inammissibilità è Conseguì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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