Liberazione anticipata e semestralizzazione derogabile per condotte gravi (Cass. pen. Sez. VII n. 30987 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata ordinaria, l’art. 54 Ord. pen. impone la semestralizzazione della valutazione sulla condotta del detenuto, da esprimere con separati provvedimenti per ciascun semestre. Tale principio non è assoluto: la valutazione può estendersi in negativo anche agli altri semestri quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno e incondizionato all’opera di rieducazione per tutto il periodo in esame. Il vizio di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato è inammissibile, perché introduce censure di fatto.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza di liberazione anticipata con riferimento al periodo compreso tra il 27 luglio 2007 e il 27 luglio 2009, deducendo di non essere incorso in alcuna violazione e di aver tenuto condotta regolare. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato l’istanza inammissibile e il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo. La difesa ha quindi proposto ricorso per cassazione, richiamando il principio di valutazione frazionata per ciascun semestre.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo unico prospetta censure versate in fatto e manifestamente infondate, poiché il lamentato vizio di motivazione non emerge dal provvedimento impugnato.
Il Tribunale di sorveglianza aveva valutato negativamente tutte le condanne riportate successivamente, rilevando che il condannato è tornato a delinquere mentre si trovava in custodia cautelare per fatti commessi in precedenza. Il ragionamento del giudice di merito è ritenuto immune da vizi.
La Corte ribadisce che l’art. 54 Ord. pen. adotta il principio della semestralizzazione, inteso come potere-dovere del giudice di esprimere una valutazione positiva o negativa per ciascun semestre, con facoltà di adottare decisioni diverse per i vari periodi. Tuttavia la valutazione della condotta, normalmente frazionata per ogni semestre, può estendersi in negativo agli altri semestri in presenza di un comportamento particolarmente grave.
Il Collegio richiama sul punto Sez. I n. 983 del 22.11.2011, dep. 2012, Palamara e Sez. I n. 51 dell’11.01.1995. Il comportamento grave fa presumere che il condannato non abbia partecipato in modo pieno e incondizionato all’opera di rieducazione per l’intero periodo in valutazione: ciò giustifica la deroga al frazionamento.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3000.
Nota della Redazione
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