Oltraggio e particolare tenuità (art. 131-bis c.p.): verso la polizia municipale la clausola ostativa opera solo se l’agente svolge funzioni di P.G. o P.S. al momento del fatto (Cass. pen. 24069/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, sentenza n. 24069/2026, depositata il 30 giugno 2026 (R.G.N. 6705/2026) — udienza pubblica del 28 maggio 2026, Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatrice Francesca Zavaglia.
Il principio di diritto
Il divieto di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis, comma terzo, n. 2, cod. pen. opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel solo caso in cui quest’ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualifiche non derivano automaticamente dal servizio di polizia locale: quella di polizia giudiziaria è limitata nel tempo (servizio effettivo) e nello spazio (ambito territoriale dell’ente) ex art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., mentre quella di agente di pubblica sicurezza presuppone un formale decreto prefettizio (art. 5 l. n. 65 del 1986). La qualifica del soggetto passivo, da cui dipende l’operatività della clausola ostativa, deve sussistere al momento del fatto e non può essere desunta da attività svolte successivamente in conseguenza del reato.
Il fatto
Il Tribunale di Trapani aveva assolto l’imputata dal delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) per particolare tenuità del fatto. Il pubblico ministero e le parti civili — ispettori della polizia municipale intenti ad accertare una violazione del codice della strada — ricorrevano per cassazione, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 131-bis in ragione della clausola ostativa del comma terzo, n. 2, e (le parti civili) un vizio di motivazione sulla tenuità dell’offesa.
La motivazione
I ricorsi sono inammissibili. La clausola ostativa, dopo la modifica del 2020, opera solo se il fatto è commesso in danno di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni. Gli agenti di polizia municipale impegnati nel servizio di polizia stradale non rivestono, per ciò solo, tali qualifiche (Sez. 6, n. 14741 del 2026): la qualifica deve sussistere al momento del fatto e non può essere desunta dall’attività di accertamento dell’oltraggio stesso. L’eventuale decreto prefettizio non accertato nel merito non può essere provato per la prima volta in cassazione.
Oneri probatori. La particolare tenuità è causa di non punibilità che presuppone un fatto tipico, antigiuridico e colpevole (Sez. U. Ubaldi; Tushaj): l’imputato deve solo allegare la minima offensività; il pubblico ministero che deduca una causa ostativa ha l’onere di indicarne gli elementi fattuali, qui non assolto nella fase di merito. Secondo motivo delle parti civili— inammissibile per difetto di interesse: pur avendo la Corte costituzionale (n. 173 del 2022) riconosciuto che il giudice del proscioglimento ex art. 131-bis deve pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, le parti civili non hanno impugnato l’omessa pronuncia, limitandosi a censurare genericamente l’applicazione della tenuità.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero; dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili e le condanna alle spese del procedimento.
Implicazioni pratiche
Coordinate su particolare tenuità e oltraggio alla polizia municipale. Primo: la clausola ostativa dell’art. 131-bis, comma terzo, n. 2, non scatta automaticamente per l’oltraggio all’agente di polizia municipale, ma solo se questi, al momento del fatto, svolge funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza; il servizio di polizia stradale, di per sé, non le attribuisce. Secondo: la qualifica rilevante è quella esistente al momento del fatto, non quella assunta dopo, per accertare l’oltraggio. Terzo, sul piano probatorio: chi eccepisce la causa ostativa (il pubblico ministero) deve allegarne in concreto i presupposti nella fase di merito; non è ammessa la produzione di documenti nuovi in cassazione. Quarto: la parte civile che voglia dolersi degli effetti del proscioglimento ex art. 131-bis deve impugnare specificamente l’omessa pronuncia sulle proprie domande risarcitorie.