Onere difensivo di allegare il rischio di trattamenti inumani nel MAE (Cass. pen. Sez. VI n. 31533 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di mandato di arresto europeo, grava sulla difesa l’onere di prospettare alla Corte di appello informazioni attendibili, specifiche e aggiornate dalle quali desumere la ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamenti inumani e degradanti determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato di emissione. Tale prospettazione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il controllo affidato alla Corte di cassazione dall’art. 22 l. n. 69 del 2005 è limitato ai soli vizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., poiché l’accertamento della violazione dell’art. 2 l. n. 69 del 2005 richiede verifiche di merito incompatibili con il giudizio di cassazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona disponeva la consegna alle autorità giudiziarie rumene di un soggetto ai fini dell’esecuzione di una pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza. Avverso tale sentenza i difensori dell’interessato proponevano ricorso per cassazione.

Con un unico motivo si denunciava la violazione di legge in relazione agli artt. 2 l. n. 69 del 2005 e 2, 3 e 4 CEDU: la Corte di appello aveva omesso di interpellare le autorità rumene per conoscere le condizioni di detenzione riservate al ricorrente una volta consegnato, nonostante l’esistenza di elementi oggettivi sul pericolo di trattamenti inumani e degradanti. A sostegno si richiamavano precedenti della Suprema Corte e una relazione sulla situazione carceraria in Romania.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha innanzitutto rilevato come la Corte di appello avesse già accertato che la difesa non aveva fornito elementi oggettivi e precisi a sostegno del pericolo di trattamenti inumani e degradanti, né in termini generali né in concreto.

La difesa, con la memoria presentata in udienza, si era limitata a richiamare i principi generali affermati dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione in tema di consegna verso Stati dell’Unione europea in cui sussista il pericolo di trattamenti carcerari contrari all’art. 3 CEDU, osservando soltanto che la Romania non si conformava a tali principi. Una prospettazione, questa, ritenuta insufficiente.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui è onere della difesa prospettare alla Corte di appello informazioni attendibili, specifiche e aggiornate su cui fondare la ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato di emissione, come affermato da Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120 – 01.

La Corte ha poi precisato che non è consentito presentare la medesima prospettazione per la prima volta in sede di legittimità. Ciò risponde alla tipologia di controllo affidato alla cassazione dall’art. 22 l. n. 69 del 2005, circoscritto ai soli vizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.

L’accertamento della violazione dell’art. 2 l. n. 69 del 2005, ovvero della lesione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato e dei diritti inalienabili della persona, nonché dei diritti fondamentali e dei principi sanciti dall’art. 6 CEDU, richiede infatti verifiche di merito incompatibili con il giudizio di cassazione. Il ricorrente è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, con gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *