Inammissibile il ricorso del PM che ignora l’estraneità dell’indagato al sodalizio (Cass. pen. Sez. II n. 31532 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con le ragioni argomentate del provvedimento impugnato, ignorando le affermazioni in fatto e in diritto che ne costituiscono il fondamento. Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione e la violazione di legge non possono essere dedotti omettendo di censurare il passaggio decisivo della decisione censurata. Nei reati plurisoggettivi, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, il profitto dell’associazione per delinquere non è imputabile a chi non sia partecipe del sodalizio. La confisca e il sequestro ad essa finalizzato devono essere parametrati a quanto ciascun concorrente abbia effettivamente conseguito, con accertamento da compiersi nel contraddittorio fra le parti.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria impugna l’ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. nei confronti di un indagato, nell’ambito di un’indagine su un presunto sodalizio dedito alla percezione di indebiti rimborsi fiscali mediante dichiarazioni mendaci.
Il G.i.p. aveva vincolato somme per complessivi euro 718.426,25, distinguendo la quota del 60% dei rimborsi (profitto della truffa aggravata ai danni dello Stato) dal residuo 40% (prezzo e profitto dell’associazione per delinquere). Il Tribunale del riesame ha ricondotto la condotta dell’indagato alla sola dichiarazione infedele sotto soglia, ha escluso la sua partecipazione al sodalizio e ha negato la confisca solidale. Da qui il ricorso del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte ripercorre l’ordinanza impugnata e ne valorizza il passaggio centrale: i giudici del riesame hanno escluso che a carico dell’indagato potessero configurarsi gli artifici e raggiri propri della truffa, essendosi la condotta esaurita nell’inserimento di dati non veritieri nelle dichiarazioni fiscali, senza ulteriori comportamenti fraudolenti o di sviamento dei controlli.
Il Tribunale ha inoltre escluso la frode fiscale ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000, non risultando vantaggi ulteriori rispetto all’imposta evasa e non essendo superate le soglie di punibilità, e ha qualificato il fatto come dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Sul piano associativo ha ritenuto indimostrata la consapevolezza del programma criminoso, emergendo solo rapporti episodici.
Su questa premessa la Corte rileva che il ricorrente trascura del tutto la ritenuta estraneità dell’indagato al sodalizio: non indica elementi che ne comprovino la partecipazione, riferisce gli artifici a condotte del gruppo, invoca il superamento della soglia mediante l’ammontare complessivo dei rimborsi del sodalizio e sostiene un principio di solidarietà passiva ormai superato.
La Corte richiama Sez. U n. 13783 del 26/09/2024, secondo cui, esclusa la solidarietà passiva, la confisca va disposta verso ciascun concorrente nei limiti di quanto conseguito, con ripartizione in parti uguali solo in difetto di individuazione della quota. Sul piano processuale ribadisce che è inammissibile il ricorso che non correla le proprie ragioni a quelle della decisione impugnata, come affermato da Sez. IV n. 19364 del 14/03/2024.
Il ricorso, dunque, non si confronta con il passaggio decisivo dell’ordinanza e viene dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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