Revoca del giudizio abbreviato fuori dai casi di legge è abnorme (Cass. pen. Sez. V n. 31869 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio abbreviato, una volta disposto, non è revocabile al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 441-bis cod. proc. pen. L’ordinanza con cui il giudice revoca il rito già ammesso per ragioni diverse da quelle legali costituisce espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, e integra pertanto una ipotesi di abnormità strutturale per carenza del potere in concreto. A tale provvedimento è riconducibile la categoria dell’abnormità, con conseguente esperibilità del ricorso per cassazione, poiché il codice non ne prevede espressamente l’impugnabilità.
Il Fatto
Il Tribunale aveva revocato il giudizio abbreviato ordinario che era stato in precedenza disposto nei confronti dell’imputato, rinviando per la discussione. La revoca è stata pronunciata in udienza, con motivazioni ricavabili dalle trascrizioni, sul presupposto che il fatto fosse diverso da quello contestato e che occorresse consentire al pubblico ministero di modificare l’imputazione.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo l’abnormità del provvedimento sotto il profilo strutturale, perché espressione di un potere non attribuito al giudice, e sotto il profilo funzionale, per l’indebita regressione del processo. Il ricorso è fondato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo. L’art. 441-bis cod. proc. pen. individua le sole ipotesi in cui il rito abbreviato, una volta instaurato, è suscettibile di revoca: quando, nei casi di integrazione istruttoria, il pubblico ministero procede alle contestazioni dell’art. 423, comma 1, e l’imputato chiede il ritorno al rito ordinario; e, a seguito delle contestazioni, quando si procede per delitti puniti con l’ergastolo, ipotesi inserita dall’art. 2, comma 1, della legge n. 33 del 2019.
Il collegio richiama le Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012, che hanno riconosciuto natura eccezionale alla disposizione e hanno escluso ogni generalizzazione o applicazione analogica. Il canone ubi voluit dixit consente di affermare che il legislatore ha voluto tipizzare i casi di revoca e escluderla al di fuori di essi. Per l’abbreviato c.d. ordinario si è inoltre precisato che la revocabilità non insorge nemmeno quando l’imputato abbia revocato la propria richiesta.
Nella specie il rito è stato revocato per consentire al pubblico ministero la modifica del capo di imputazione, facoltà che il rito abbreviato già disposto avrebbe precluso: ragioni estranee alle ipotesi eccezionali di legge. Poiché il codice non prevede espressamente l’impugnabilità di un simile provvedimento, assume rilievo decisivo la sua abnormità.
La Corte ribadisce l’inquadramento del vizio. L’abnormità strutturale ricorre quando il provvedimento è espressione di un potere non attribuito dall’ordinamento, ovvero di un potere riconosciuto ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale diverso da quello previsto. L’ordinanza di revoca del giudizio abbreviato, adottata fuori dall’art. 441-bis cod. proc. pen., costituisce manifestazione di un potere riconosciuto ma esercitato al di fuori delle ipotesi in cui il codice ne consente l’esercizio, e integra dunque l’abnormità strutturale per carenza del potere in concreto.
Discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale per la celebrazione del giudizio abbreviato ordinario.
Nota della Redazione
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