Confisca allargata, ragionevolezza temporale e sproporzione per singoli acquisti (Cass. pen. Sez. V n. 31870 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., il giudice che la dispone deve procedere a una duplice verifica. Sul piano della ragionevolezza temporale, deve indicare le date di acquisto di ciascun bene e delimitare l’arco temporale entro cui la presunzione relativa di illecita accumulazione può operare, risultando il momento acquisitivo non eccessivamente distante, in avanti o all’indietro, dall’epoca dei reati-spia. Sul piano della sproporzione, il raffronto va effettuato tra il reddito dichiarato o le attività economiche esistenti al momento di ciascun acquisto e il valore del bene di volta in volta acquisito, non cumulativamente tra patrimonio complessivo e redditi dell’intero periodo. Il terzo interessato può rivendicare l’effettiva titolarità del bene, ma non è legittimato a contestare i presupposti applicativi della misura, difettando di interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva confermato, in sede di rinvio, la confisca ex art. 240-bis cod. pen. di numerosi beni, quote societarie, denaro e valori riconducibili a un condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per plurimi reati-spia. L’ablazione aveva colpito anche beni formalmente intestati al figlio, tra cui le quote di una società immobiliare.
Investita del nuovo ricorso, la Corte è chiamata a verificare se il giudice di rinvio abbia colmato le lacune motivazionali già rilevate dalla sentenza rescindente in punto di individuazione dei reati-spia, ragionevolezza temporale e sproporzione. Il terzo interessato censura a sua volta il difetto di prova dell’interposizione fittizia.
La Motivazione della Corte
Sul ricorso del condannato, la Cassazione ritiene infondate le doglianze relative alla pretesa inidoneità dei reati-spia a produrre profitto. La confisca allargata non presuppone alcun nesso di derivazione causale tra beni e reato, né proporzione di valore; rileva solo la qualità di condannato per i delitti elencati e la sproporzione del patrimonio rispetto al reddito. Restano estranei all’istituto il rapporto di derivazione e la collocazione temporale dell’incremento.
Cadono anche gli argomenti fondati sulle attenuanti generiche e sull’esclusione dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.: le prime furono concesse per la scelta del rito e l’ammissione degli addebiti, la seconda per difetto di prova della consapevolezza, non per scarsa offensività.
Il motivo è invece fondato quanto all’art. 627 cod. proc. pen. Il giudice di rinvio ha riservato ampia motivazione alla ragionevolezza temporale, ma solo per l’acquisto della società immobiliare, e ha lasciato immotivato il profilo della sproporzione, operando un raffronto cumulativo tra redditi dell’intero periodo e valore complessivo del patrimonio. Doveva invece indicare le date di acquisto di ogni bene, delimitare l’arco temporale della presunzione e raffrontare ciascun cespite con i redditi del momento, secondo il parametro delle Sezioni Unite Montella, tenendo conto delle osservazioni dei consulenti.
Quanto al terzo interessato, la Corte conferma l’esito infondato. Il giudice di rinvio ha rafforzato la prova dell’interposizione fittizia con elementi gravi, precisi e concordanti: ammissioni del condannato, intercettazioni, segnalazioni UIF. Una volta affermata l’interposizione, il terzo non ha più interesse a contestare i presupposti della misura: può rivendicare la titolarità del bene, non sindacare ragionevolezza temporale e sproporzione, che attengono alla posizione del condannato.
Nota della Redazione
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