Somministrazione illecita di manodopera è reato permanente, competenza al luogo dell’accordo (Cass. pen. Sez. III n. 32041 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La somministrazione illecita di manodopera di cui all’art. 38-bis, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 è reato plurisoggettivo proprio e di pericolo, che si perfeziona con l’accordo tra somministratore e utilizzatore volto a eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Ove all’accordo segua una fase esecutiva di effettivo distacco e utilizzo dei lavoratori con le predette finalità elusive, il reato non è istantaneo ma permanente. Ai fini della competenza territoriale, l’art. 8, primo comma, cod. pen. impone di avere riguardo al luogo di conclusione dell’accordo, e non a quello di prestazione dell’attività lavorativa; per il terzo comma della medesima norma, nel reato permanente è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. L’abrogazione dell’art. 38-bis ad opera del d.l. n. 19 del 2024 non determina alcuna abolizione del fatto, sussistendo continuità normativa con il nuovo art. 18, comma 5-ter, d.lgs. n. 276 del 2003, con applicazione della norma più rigorosa ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato richiesto in sede di opposizione a decreto penale, dal G.i.p. del Tribunale di Ivrea per il delitto di cui all’art. 38-bis, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, ascrittogli in concorso per la gestione di un distacco di lavoratori tra due società.

Ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea, perché i contratti tra somministrante e utilizzatore erano stati stipulati in Roma, così come il sottostante contratto di rete. Con il secondo motivo contesta la configurabilità del reato, sostenendo la legittimità del distacco e la presunta esistenza dell’interesse in ragione del contratto di rete, nonché il recepimento acritico dell’impianto accusatorio, fondato sulle dichiarazioni di due originari coimputati.

La Motivazione della Corte

La Corte, in via preliminare, ribadisce la persistente rilevanza penale della condotta. La disposizione contestata, introdotta dal d.l. n. 87 del 2018, è estranea alla depenalizzazione disposta dal d.lgs. n. 8 del 2016, che aveva riguardato la diversa previgente fattispecie del comma 5-bis dell’art. 18 d.lgs. n. 276 del 2003.

L’abrogazione dell’art. 38-bis ad opera del d.l. n. 19 del 2024 non incide sulla punibilità: il legislatore ha contestualmente introdotto il comma 5-ter dell’art. 18 d.lgs. n. 276 del 2003, con pena più rigorosa, e tra le due disposizioni sussiste evidente continuità normativa. Si applica perciò la norma vigente al momento del fatto, in forza dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.

Nel merito della competenza, la Corte qualifica la fattispecie come reato plurisoggettivo proprio, in cui le parti del contratto di somministrazione rispondono penalmente se con tale strumento perseguono la specifica finalità elusiva. Il reato è di pericolo ed eventualmente permanente: si perfeziona con l’accordo e, ove segua l’esecuzione del distacco con le predette finalità, la condotta antigiuridica perdura, non essendo più istantanea ma permanente.

Da tali premesse deriva la fondatezza dell’eccezione difensiva. I contratti erano stati stipulati in Roma, così come il contratto di rete; è irrilevante il luogo in cui i lavoratori avevano prestato la propria attività, che aveva fondato la competenza del Tribunale di Ivrea. Ai sensi dell’art. 8, primo comma, cod. pen. rileva il luogo di conclusione dell’accordo; e, in caso di reato permanente, il terzo comma della stessa norma individua il giudice del luogo di inizio della consumazione.

La Corte richiama sul punto Sez. III n. 2857 del 16.10.2013, Carelli, Rv. 258627, che aveva già affermato la natura permanente del reato di somministrazione abusiva, pur evidenziando le differenze strutturali tra la norma depenalizzata e quella applicabile al ricorrente. Le argomentazioni sulle questioni interpretative restano peraltro ininfluenti rispetto all’accoglimento dell’eccezione di incompetenza, che determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ritenuto competente per territorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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