Omessa richiesta regolarizzazione ex art 1 l 190/2014 esclude discriminazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 10838 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, l. n. 401/1989 la condotta dell’operatore straniero, ingiustamente discriminato nell’accesso al mercato italiano, che non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643, l. n. 190/2014 e continui a svolgere attività di accettazione e raccolta delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo. La mancata richiesta della licenza da parte del soggetto che esercitava l’attività rende irrilevante qualunque questione relativa ad eventuali discriminazioni che il bookmaker straniero possa avere subito in conseguenza della disciplina concessoria nazionale. Solo l’adesione alla procedura di cui al comma 643 è suscettibile di produrre riflessi sananti sul reato, mentre nessuna influenza ha sull’illecito penale la differente modalità di regolarizzazione prevista dal comma 644.
Il Fatto
Il gestore di un punto scommesse riconducibile a un operatore estero era stato condannato, con rito abbreviato, per il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, l. n. 401/1989, per avere proseguito l’attività di raccolta scommesse in assenza del collegamento al totalizzatore nazionale. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza, escludendo che la posizione dell’operatore estero, già riconosciuto vittima di una discriminazione nelle gare pubbliche, potesse giustificare l’illecito. Avverso tale decisione, il gestore ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge per mancata disapplicazione delle disposizioni nazionali di settore, di carattere discriminatorio, e il vizio di motivazione in ordine alla ripartizione degli oneri probatori circa la compatibilità comunitaria della normativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso infondato, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. Viene ribadito che la mancata adesione alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, l. n. 190/2014 è elemento decisivo per la configurabilità del reato, in quanto la normativa transitoria, incrementando le concessioni provvisorie, ha eliminato ogni restrizione alle libertà sancite dal Trattato, subordinando legittimamente il rilascio del titolo alla verifica dei requisiti per la tutela dell’ordine pubblico.
La Suprema Corte evidenzia la diversità di effetti tra il comma 643 e il comma 644 della l. n. 190/2014. Solo l’adesione alla prima procedura, che porta al rilascio della licenza ex art. 88 TULPS, ha effetti sananti sul reato. La seconda, invece, pur consentendo una regolarizzazione “minore”, fa espressamente salva l’applicazione delle sanzioni penali. Nel caso di specie, l’operatore estero aveva optato per la procedura di cui al comma 644, ben consapevole della permanenza della rilevanza penale della propria condotta.
Quanto alla dedotta discriminazione subita nelle gare pubbliche, la Corte osserva come tale profilo sia ininfluente. La società non ha mai avanzato istanza di sanatoria ai sensi del comma 643, né risulta alcun diniego motivato da parte dell’autorità amministrativa. Solo nel caso di un’effettiva richiesta respinta a causa di procedimenti penali ostativi – poi rivelatisi infondati – l’operatore avrebbe potuto dedurre la persistenza di una discriminazione. La scelta volontaria di non aderire alla procedura di regolarizzazione preclude ogni doglianza al riguardo.
La Corte ritiene, infine, assorbita la censura concernente gli oneri probatori in materia di proporzionalità della normativa, in quanto una volta esclusa la sussistenza di profili discriminatori, ogni ulteriore approfondimento sulle conseguenze economiche della presunta discriminazione risulta superfluo. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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