Riconoscimento fotografico e lieve entità: ricorso inammissibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32091 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità il giudice non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, quando il ricorso propone argomentazioni generiche che non si confrontano con la motivazione e mirano a introdurre una lettura alternativa del merito non consentita. La motivazione che esplicita le ragioni del convincimento con corretti argomenti giuridici e principi di diritto è esente da vizi logici e giuridici. Il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini preliminari integra un apprezzamento di merito non censurabile quando immune da vizi. Il diniego della circostanza attenuante della lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato se la Corte territoriale esclude, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, che il danno patrimoniale possa configurarsi come particolarmente modesto.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte Appello di Bologna, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 640 cod. pen. Con il primo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’idoneità probatoria del riconoscimento fotografico posto a fondamento dell’accertamento della responsabilità. Con il secondo motivo contestava il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo di impugnazione non è consentito dalla legge, attesa la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito in presenza di argomentazioni generiche che non si confrontano con la motivazione, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Il Collegio ha richiamato a sostegno i principi espressi da Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017 e Sez. 5 n. 48050 del 2019.

La Corte ha poi evidenziato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e dei principi di diritto enunciati dalla stessa Cassazione, soffermandosi sull’idoneità probatoria del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini preliminari.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa potesse configurarsi come particolarmente modesto, sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *