Motivazione del diniego delle pene sostitutive post riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. 5 n. 11562 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, avanzata dall’imputato, impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego. Tale obbligo permane anche a seguito delle modifiche apportate all’istituto dalla riforma Cartabia. In sede di motivazione, il giudice deve valutare i precedenti penali dell’imputato non nella prospettiva della meritevolezza del beneficio, ma dell’efficacia della pena sostitutiva e della sua idoneità a garantire la rieducazione del condannato e la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, ai sensi dell’art. 58, primo comma, legge n. 689/1982. Il generico richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., senza alcuna prognosi negativa legata alla rieducazione e alla recidivanza, integra il vizio di motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., per aver attestato falsamente agli ufficiali di polizia giudiziaria la propria data di nascita, indicando di essere nato nel 1987 anziché nel 1986. La Corte territoriale rigettava la tesi difensiva circa l’inidoneità della condotta a trarre in inganno, la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con tre motivi, il travisamento del fatto, l’erronea applicazione della legge penale per la ritenuta perfezione del reato nonostante l’inidoneità delle dichiarazioni a trarre in inganno e l’illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione Penale ha dichiarato manifestamente infondati il primo e il secondo motivo di ricorso. Quanto al primo, la Corte ha escluso ogni travisamento, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente individuato nel nucleo della doglianza difensiva la censura relativa all’idoneità della dichiarazione a trarre in inganno. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito che il reato di cui all’art. 495 cod. pen. si consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, a prescindere dalla consapevolezza del pubblico ufficiale e dalla possibilità di accertare la reale identità dell’agente, citando i precedenti di Sez. 5, n. 49788 del 2013 e Sez. 5, n. 6558 del 1977. Le doglianze difensive, mirando a una rilettura delle risultanze istruttorie, sono state ritenute inammissibili in sede di legittimità.

Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato la fondatezza limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena. In primo luogo, ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto, essendo la motivazione della sentenza impugnata esauriente e immune da vizi, avendo valorizzato il contesto della commissione del reato e i precedenti penali dell’imputato.

In secondo luogo, la Corte ha accolto la doglianza relativa alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva. Richiamando il consolidato orientamento, ribadito anche dopo la riforma Cartabia, la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare le ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 2012). Il giudice deve considerare i precedenti penali nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della sua idoneità rieducativa (Sez. 4, n. 42847 del 2023), potendo trarre argomenti dalla natura e dall’epoca dei precedenti (Sez. 2, n. 45859 del 2024), ma è imprescindibile una valutazione sulla capacità delle pene sostitutive di assicurare la rieducazione e la prevenzione della recidiva, come imposto dall’art. 58, primo comma, legge n. 689/1982.

Nella fattispecie, la motivazione della sentenza impugnata si era limitata a un generico richiamo all’art. 133 cod. pen., senza indicare le ragioni per cui la pena pecuniaria non potesse risolversi in un valido strumento rieducativo e preventivo. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Nota della Redazione

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