Confisca dell’intero gregge per maltrattamento animali e responsabilità dei proprietari (Cass. pen. Sez. III n. 32184 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di maltrattamento di animali, la confisca obbligatoria prevista dall’art. 544 sexies cod. pen. può avere ad oggetto l’intero gregge, quale universalità di res, quando le condotte maltrattanti abbiano riguardato il gregge nel suo complesso e non singoli capi. Ai fini dell’applicazione della misura e della sanzione accessoria è indifferente che la responsabilità dell’imputato sia stata accertata a titolo di condotta attiva od omissiva, poiché presupposto di entrambe è il mero accertamento della responsabilità, a qualsiasi titolo, per il reato. La confisca e la sospensione dell’attività di allevamento e commercio possono essere oggetto di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche se non previste dall’accordo delle parti.

Il Fatto

Con sentenza dell’11.12.2024 il GIP del Tribunale di Trento ha applicato la pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dei proprietari di un’azienda agricola e di un gregge di ovini, riconosciuti responsabili, ai sensi degli artt. 40, comma 2, 544 bis e 544 ter cod. pen., per aver cagionato o consentito la morte e le lesioni di alcuni capi di pecore, sottoponendoli a sevizie e a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. Il giudice ha disposto la confisca dell’intero gregge e la sospensione dell’attività di trasporto, commercio e allevamento per quattro mesi.

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza lamentando, tra l’altro, che i maltrattamenti erano stati materialmente commessi dai pastori loro dipendenti e che la confisca non poteva essere estesa a tutti i capi del gregge. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento limitato alla pena accessoria e alla confisca.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione di ammissibilità. La doglianza relativa alla confisca e alla sanzione accessoria è proponibile in cassazione anche avverso una sentenza di patteggiamento emessa dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La confisca obbligatoria, infatti, è effetto della sentenza non soggetto alla negoziazione tra le parti e non previsto dall’accordo. La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 26/09/2019, P.G. in proc. Melzani, secondo cui è ammissibile il ricorso che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

Nel merito, la Corte osserva che il giudice ha disposto la confisca su un gregge, cioè su un’universalità di res, poiché oggetto delle condotte maltrattanti poste in essere dai dipendenti con mansioni di custodia era l’intero gregge.

Né rileva che la responsabilità dei ricorrenti sia stata riconosciuta a titolo di condotta attiva o omissiva: tale aspetto è del tutto indifferente ai fini dell’applicazione di entrambe le statuizioni, che presuppongono l’accertamento di responsabilità, a qualsiasi titolo, per il reato di maltrattamento di animali. Pertanto la confisca dell’intero gregge costituisce statuizione obbligatoria, di natura accessoria e a contenuto predeterminato ai sensi dell’art. 544 sexies cod. pen., anche in assenza di accordo.

Quanto alla durata della sospensione dell’attività di allevamento e commercio, fissata in quattro mesi, la Corte la ritiene immune da censure: si tratta di misura appena superiore al minimo edittale, che non richiede motivazione ulteriore. Segue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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