Videoregistrazioni di privati: prove documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p. (Cass. pen. Sez. 7 n. 6441 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza costituiscono prove documentali rappresentative, acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.; per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è comunque garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia. Gli eventuali fotogrammi estratti da tali videoregistrazioni e inseriti in annotazioni di servizio sono acquisibili e utilizzabili ai fini probatori, avendo le relative immagini, ove pure acquisite in copia mediante estrapolazione, la medesima valenza probatoria dei dati originari. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduce questioni nuove, mai introdotte nei precedenti gradi di giudizio, o che si limiti a prospettare una rivalutazione degli elementi probatori, senza rappresentare effettivi vizi di manifesta illogicità, contraddizione o travisamento della prova.
Il Fatto
La ricorrente, raggiunta da sentenza di condanna in primo grado per i reati di furto aggravato ed evasione, vedeva parzialmente riformare la decisione dalla Corte d’appello di Catanzaro, che rideterminava la pena confermando nel resto la pronuncia di condanna. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, articolato su sei distinti motivi.
Con i primi tre motivi, la difesa deduceva la violazione dell’art. 254-bis cod. proc. pen., lamentando l’inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza, estrattive ed acquisite senza le garanzie previste dalla legge. Ulteriori censure riguardavano la valenza probatoria delle risultanze documentali e testimoniali acquisite nel giudizio abbreviato. Il quarto motivo concerneva la sussistenza delle aggravanti e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; il quinto, la tipicità della condotta di evasione; il sesto, la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando il complesso delle doglianze. In relazione ai primi tre motivi, ha ritenuto le censure sulla violazione dell’art. 254-bis cod. proc. pen. manifestamente infondate, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le videoregistrazioni realizzate da privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. Per la loro acquisizione non è necessaria la diretta visione nel contraddittorio, essendo sufficiente garantire alle parti il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.
La Corte ha altresì precisato che i fotogrammi estratti da tali registrazioni e inseriti in annotazioni di servizio sono acquisibili e utilizzabili, avendo la medesima valenza probatoria dei dati originari. Le ulteriori censure sono state giudicate generiche e non consentite, in quanto rivolte a una rivalutazione del merito probatorio, senza allegare vizi di manifesta illogicità della motivazione.
Il quinto motivo è stato dichiarato inedito: il tema della soglia temporale della tipicità dell’evasione ai sensi dell’art. 47-sexies della legge n. 354/1975 era stato introdotto per la prima volta in sede di legittimità, mentre in appello la difesa si era limitata a dedurre lo stato di necessità, escluso con motivazione priva di vizi logici.
Quanto al sesto motivo, la Corte ha rilevato l’aspecificità delle doglianze relative all’esclusione della causa di non punibilità per i furti pluriaggravati e alla strumentalità dell’evasione, nonché la genericità della censura sulle attenuanti generiche, già applicate in equivalenza dal giudice di primo grado. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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