Domanda cautelare e divieto di mutare la finalità del sequestro (Cass. pen. Sez. II n. 32910 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il giudice non può adottare il provvedimento di sequestro preventivo per una finalità diversa da quella indicata dal pubblico ministero nella richiesta. Le differenze strutturali e di requisiti tra il sequestro impeditivo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e il sequestro finalizzato alla confisca di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. fondano il principio della domanda cautelare. La difformità tra richiesta e ablazione determina l’inesistenza della motivazione sull’esigenza cautelare perseguita dal requirente e l’impossibilità per il giudice del riesame di integrarla. Ne consegue la violazione di legge e l’annullamento senza rinvio del provvedimento genetico e dell’ordinanza che lo ha confermato.

Il Fatto

La società ricorrente impugna dinanzi alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame, confermando il provvedimento del G.i.p. che aveva disposto il sequestro preventivo della società in relazione al delitto di estorsione. Il pubblico ministero aveva richiesto un sequestro finalizzato alla confisca; il G.i.p., secondo la difesa, aveva disposto un sequestro con finalità impeditiva.

Con il primo motivo si denuncia la nullità del decreto per ultra-petizione e violazione del principio della domanda cautelare. Gli altri motivi riguardano l’apparenza della motivazione sul principio di proporzionalità, l’omessa valutazione della documentazione sulla preponderante attività lecita della società e il travisamento delle sommarie informazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il sequestro preventivo può avere duplice finalità. Può servire a rendere più agevole la successiva confisca, sottraendo il bene al potere dispositivo del titolare, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.; oppure può avere funzione impeditiva, quando la privazione del bene mira a non consentire che il suo uso protragga o aggravi le conseguenze del reato, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

Per la funzione impeditiva occorrono il rapporto di pertinenza della cosa con il reato e il concreto pericolo che la disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze, secondo Sez. V n. 22612 del 2010. Per il sequestro finalizzato alla confisca servono la confiscabilità dei beni e la concis motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni dell’anticipazione dell’effetto ablativo, secondo Sez. Un. n. 36959 del 2021.

Da queste differenze strutturali e finalistiche la Corte desume il principio della domanda cautelare. Dinanzi a una richiesta di sequestro per una finalità, il giudice non può disporlo per una finalità diversa: altrimenti si determina l’inesistenza della motivazione sull’esigenza cautelare indicata dal requirente e l’impossibilità del giudice del riesame di integrarla, secondo Sez. III n. 10400 del 2024.

Il Collegio ha disposto l’acquisizione della richiesta del pubblico ministero e del provvedimento del G.i.p. Dalla collazione emerge che i pubblici ministeri chiedevano il sequestro finalizzato alla confisca, mentre il G.i.p. ha motivato l’ablazione sulla strumentalità della società rispetto al reato e sul pericolo che la libera disponibilità potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Si tratta di motivazione funzionale a un sequestro impeditivo, non alla confisca richiesta.

Lo stesso rilievo vale per l’ordinanza impugnata, che si sofferma sul rapporto di pertinenzialità e sul pericolo di ulteriori conseguenze, senza alcun cenno alle ragioni per cui il bene potrebbe, nelle more, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, in ciò consistendo il periculum del sequestro finalizzato alla confisca. G.i.p. e Tribunale sono dunque incorsi nel vizio di violazione di legge. La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza e il provvedimento del G.i.p. limitatamente al sequestro della società, disponendone la restituzione all’avente diritto; gli altri motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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