Sequestro probatorio di dispositivi informatici: onere di motivazione del pubblico ministero (Cass. pen. Sez. VI n. 32945 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, deve illustrare le ragioni per cui è necessario un sequestro esteso e onnicomprensivo oppure, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviati nel dispositivo, la giustificazione di un’eventuale perimetrazione temporale difforme dai confini dell’imputazione provvisoria e i tempi di effettuazione della selezione, con restituzione della copia dei dati non rilevanti. Solo tale motivazione consente di valutare la proporzionalità della misura tra finalità probatorie e sacrificio imposto all’interessato. Il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione del provvedimento genetico, individuando d’iniziativa le esigenze probatorie, perché si tratta di prerogativa esclusiva del pubblico ministero. La carenza motivazionale impone l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza del riesame sia del decreto di sequestro.

Il Fatto

Il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio di una somma di denaro, di dieci dispositivi informatici e di un telefono cellulare nei confronti di un indagato, responsabile del settore urbanistica di un ente locale, in relazione a un’ipotesi di concussione tentata. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’indagato aveva richiesto a un dipendente di una società una somma di denaro, prospettando che solo così la pratica sarebbe stata definita in tempi rapidi.

Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento. Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza delle norme sul sequestro e l’omessa motivazione sul nesso di pertinenzialità tra le cose sequestrate e il reato, sulle ragioni del sequestro esteso e sulle modalità di selezione dei dati informatici.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e ricostruisce l’onere motivazionale gravante sul pubblico ministero nel sequestro probatorio di dati informatici. Il decreto deve illustrare le ragioni del sequestro esteso e onnicomprensivo oppure, in via alternativa, le specifiche informazioni cercate, i criteri di selezione del materiale archiviato, la giustificazione di un’eventuale perimetrazione temporale difforme dai confini dell’imputazione provvisoria e i tempi di effettuazione della selezione, con conseguente restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti.

Richiamando Sezioni Unite n. 36072 del 2018 e Sez. VI n. 17312 del 2024, la Corte ribadisce che solo un’adeguata motivazione su tali punti consente di valutare il rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite e il sacrificio imposto all’interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.

Il Tribunale del riesame, pur avendo evocato correttamente tali principi, non ne ha fatto buona applicazione. Il pubblico ministero aveva motivato in termini apodittici, richiamando genericamente l’esigenza di ricostruire la vicenda, senza indicare un rapporto di proporzionalità. La Corte rileva che proprio la specificità dell’imputazione provvisoria e l’arresto in flagranza avrebbero imposto una delimitazione selettiva dei dati da acquisire, evitando l’acquisizione generalizzata di ogni dato rinvenuto nei dispositivi.

Difetta inoltre una motivazione adeguata sul sequestro della somma di denaro. La proposta corruttiva era di importo complessivo doppio rispetto alla somma sequestrata nell’abitazione, mentre all’indagato era stato consegnato solo l’anticipo; non si comprende, pertanto, quale rapporto pertinenziale legasse la somma trovata nell’abitazione al procedimento.

Da ultimo, la Corte afferma che il Tribunale del riesame, a fronte dell’omessa individuazione delle esigenze probatorie nel decreto e dell’inerzia del pubblico ministero, non può integrare la motivazione individuando d’iniziativa le finalità del sequestro, richiamando Sez. II n. 49536 del 2019. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto di sequestro, con ordine di restituzione all’avente diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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