Rinuncia al ricorso e sopravvenuta mancanza di interesse (Cass. pen. Sez. I n. 33134 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione, sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, ne determina la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse. A tale declaratoria non conseguono provvedimenti accessori di condanna, non trovando applicazione né la condanna alle spese del procedimento né il pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. La regola vale anche quando la causa di inammissibilità è autonoma rispetto a quelle previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con l’ordinanza impugnata, aveva rigettato le richieste di affidamento in prova, di detenzione domiciliare e di semilibertà avanzate nell’interesse del ricorrente. Avverso quel provvedimento il condannato aveva proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore.
Nelle more del giudizio di legittimità, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, con atto trasmesso il 15 maggio 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, segnalando il venir meno dell’interesse all’impugnazione a seguito di un provvedimento successivo, favorevole all’assistito, emesso dal medesimo Tribunale di sorveglianza. La questione che la Corte affronta riguarda dunque le conseguenze processuali della sopravvenuta caducazione dell’interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che l’interesse a ricorrere, quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione, deve sussistere non solo al momento della proposizione, ma anche al momento della decisione. Se sopravvive all’atto introduttivo e viene meno per effetto di un fatto successivo, l’impugnazione diventa inammissibile.
Il Collegio richiama, con riguardo all’ipotesi del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, il precedente delle Sezioni Unite n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini, dal quale ricava il principio della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.
Sul piano delle conseguenze accessorie, la Corte esclude che alla declaratoria consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Il principio è ricondotto alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale effetto non si produce quando l’inammissibilità è indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
A sostegno del proprio assunto il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 20 del 09/10/1996, Vitale, le Sezioni Unite n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, nonché Sez. 6 n. 22747 del 06/03/2003, Caterino e Sez. 2 n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, senza alcuna statuizione accessoria di condanna.
Nota della Redazione
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