Sequestro per equivalente su beni di terzi: il riesame è l’unico rimedio (Cass. pen. Sez. II n. 33167 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove la misura venga disposta o eseguita su beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo di rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, poiché la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di validità della stessa, anche quando l’individuazione dei cespiti sia avvenuta non nel decreto di sequestro ma in sede esecutiva. L’onere di provare la riferibilità concreta dei beni all’indagato grava sul pubblico ministero e non è assolto dalla sola dimostrazione della incapacità patrimoniale del terzo intestatario. La motivazione del riesame che escluda la prova della intestazione fittizia non è sindacabile se il ricorso non deduce specificamente la violazione di legge sul punto.

Il Fatto

Il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli aveva emesso un decreto di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, finalizzato alla confisca delle somme costituenti profitto di plurimi reati, tra cui autoriciclaggio e reati tributari. La misura era stata eseguita dall’Ufficio del Procuratore europeo su quote sociali, rapporti bancari e finanziari e beni immobili formalmente riconducibili a soggetti terzi, ritenuti nella effettiva disponibilità dell’indagato.

La terza interessata, in proprio e quale legale rappresentante della società, proponeva richiesta di riesame. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 maggio 2025, l’accoglieva e disponeva la restituzione dei beni, rilevando che il pubblico ministero aveva esteso il sequestro originario a beni di terzi sulla base di nuove risultanze investigative introdotte a indagini concluse, senza contraddittorio né vaglio giurisdizionale. Avverso tale ordinanza il Procuratore europeo ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Le censure del ricorrente non sono condivisibili sotto molteplici profili, puntualmente evidenziati nella requisitoria del Procuratore generale.

Quanto al primo profilo, il Collegio osserva che il fatto che l’individuazione e l’apprensione dei beni sia riservata alla fase esecutiva non può compromettere il diritto di difesa dei terzi, i quali non potevano impugnare il provvedimento del giudice prima che i suoi effetti fossero estesi nei loro confronti in sede attuativa. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui Sez. II n. 21515 del 2025, Sez. III n. 37465 del 2023, Sez. III n. 34602 del 2021, Sez. II n. 20685 del 2017 e Sez. III n. 38512 del 2016 confermano che il riesame resta l’unico rimedio esperibile dal terzo anche quando la individuazione dei beni avvenga in fase esecutiva.

Quanto al secondo profilo, non spettava alla difesa allegare elementi volti a dimostrare la disponibilità dei beni in capo ai terzi, poiché l’onere probatorio della effettiva disponibilità in capo all’indagato grava sul pubblico ministero. Non è sufficiente la dimostrazione della mancanza di risorse finanziarie del terzo intestatario: occorre la prova della riferibilità concreta dei cespiti all’indagato. Sul punto la Corte richiama Sez. III n. 35771 del 2017, Sez. III n. 36530 del 2015, Sez. II n. 11791 del 2025 e Sez. III n. 1770 del 2024.

La Corte rileva inoltre l’erroneità dell’assunto del ricorrente secondo cui la difesa non avrebbe contestato la qualità di intestatari fittizi né rivendicato la titolarità dei beni. Nella richiesta di riesame era stato proposto uno specifico motivo con cui si rivendicavano la proprietà e la disponibilità esclusiva dei beni, con puntuali argomentazioni. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto non compiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittizia e ha escluso che la sola incapacità patrimoniale dei familiari dell’indagato potesse costituire prova della disponibilità dei beni in capo a quest’ultimo.

Tale principio non è stato contrastato nel ricorso, ove non è stata dedotta alcuna violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla motivazione con cui l’ordinanza ha escluso la prova dell’intestazione fittizia, né sono stati indicati gli elementi che in ipotesi dimostrerebbero la disponibilità dei beni in capo all’indagato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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