Sequestro preventivo e confisca del credito di imposta con onere di specificazione (Cass. pen. Sez. II n. 33183 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, restando estranee al giudizio di legittimità le censure che introducano una diversa lettura delle emergenze investigative. Il ricorrente è tenuto a specificare le doglianze di merito nel giudizio di riesame, così da provocare una risposta del giudice sulla valutazione dei fatti, delle fonti di prova e della loro attendibilità. In mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte censure su quei profili, non potendo il giudice di legittimità supplire a una cognizione in fatto non attivata. Quanto al periculum in mora che giustifica il sequestro finalizzato alla futura confisca del denaro, l’onere argomentativo è assolto quando il provvedimento indichi le ragioni per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame reale, ha confermato il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile e, ai fini di futura confisca, dei saldi attivi di rapporti bancari e postali riconducibili agli indagati. I reati ipotizzati attengono a illeciti edilizi e paesaggistici e alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in relazione a crediti di imposta collegati a interventi agevolati.

Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolando tre motivi: la legittimazione del comproprietario a richiedere il permesso di costruire in forza di presunto pactum fiduciae; la mancata distinzione tra opere edilizie e lavori agevolati, con difetto di motivazione sull’autorizzazione sismica; la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari relative al denaro.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Il Tribunale, ricostruita la vicenda amministrativa, ha confermato la gravità indiziaria in ordine alla illegittimità del permesso di costruire per una pluralità di ragioni, non limitate all’assenza di una rituale procura.

I giudici del riesame hanno valorizzato la mancanza di assenso condominiale per i lavori sulle parti comuni, oggetto di esposto da alcuni condòmini, e l’inesattezza della dichiarazione che le opere non avrebbero inciso su tali parti. Hanno inoltre rilevato che alcuni interventi, come l’apertura di una terrazza a tasca, sarebbero esclusi dagli strumenti urbanistici. Su queste argomentazioni i ricorrenti omettono ogni confronto: il primo motivo è quindi insuperabilmente aspecifico.

Il secondo motivo introduce, sotto l’apparente vizio di motivazione, censure volte a una rilettura alternativa delle emergenze investigative. Tali doglianze non sono consentite, perché l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. ammette il ricorso in materia di cautele reali solo per violazione di legge. Quanto all’autorizzazione sismica, i rilievi difensivi trascurano l’argomento decisivo del Tribunale: il titolo era stato rilasciato su un progetto che non contemplava tutte le opere realizzate.

La Corte ribadisce che il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito nel giudizio di riesame, provocando risposte adeguate su cui poi investire la Cassazione. In difetto, il ricorso che riproponga quelle censure è inammissibile per carenza di cognizione in fatto, addebitabile alla mancata osservanza dell’onere, nei limiti dell’art. 606 cod. proc. pen. (richiamate Sez. III n. 20003 del 2020 e Sez. VI n. 16395 del 2018).

Sul periculum in mora, il Tribunale non si è limitato a richiamare la fungibilità del denaro, ma ha evidenziato la condotta fraudolenta, la predisposizione delle istanze, l’ottenimento e la cessione del credito di imposta illecito e l’ingente importo generato. La motivazione è conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36959 del 2021. Ne segue la condanna delle parti ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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