Deposito telematico del ricorso cautelare presso ufficio incompetente e inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 33182 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, o in caso di ricorso immediato avverso l’ordinanza che ha applicato la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel deposito telematico il ricorso è inammissibile quando è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento. Ai fini della tempestività rileva la data in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo, restando a carico del ricorrente il rischio della presentazione a ufficio diverso.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, applicava all’indagato la misura della custodia in carcere per i reati di ricettazione e di uso indebito di carta di pagamento, riformando il provvedimento con cui il G.i.p. aveva respinto la richiesta cautelare.
L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per l’insussistenza delle esigenze cautelari e il difetto di proporzione rispetto alla misura di massimo grado applicata. La trattazione avveniva in forma scritta, con conclusioni del Procuratore generale nel senso dell’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione processuale, che assorbe ogni doglianza di merito. Il ricorso era stato depositato telematicamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata per il deposito degli atti penali della Corte di appello di Bari, ufficio diverso da quello indicato dall’art. 311, comma 3, cod. proc. pen., che impone la presentazione nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione.
Il Collegio ricorda di essere giudice anche del fatto quanto alle questioni processuali e di poter accedere direttamente agli atti, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001 e le Sezioni Unite n. 24591 del 16/07/2020. Su questa base accerta che il ricorso, inviato il 29 maggio 2025 e reiterato il giorno seguente per l’illeggibilità dell’allegato, era pervenuto all’ufficio competente soltanto il 3 giugno 2025.
Quanto alla qualificazione dell’errore, la Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui è inammissibile il ricorso depositato telematicamente presso un indirizzo diverso da quello individuato dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La ratio di semplificazione e accelerazione degli adempimenti di cancelleria non tollera interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità, né può essere invocata l’idoneità dell’invio al raggiungimento dello scopo (sono citate, tra le altre, Sez. I n. 47557 del 29/11/2024, Sez. II n. 11795 del 21/02/2024 e Sez. IV n. 48804 del 14/11/2023).
La Corte ritiene estensibile al deposito telematico il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, secondo cui il ricorso cautelare deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, con incolpevole rischio del ricorrente. Poiché il termine ultimo coincideva con il 30 maggio 2025 e la trasmissione alla cancelleria competente è avvenuta il 3 giugno, il ricorso risulta tardivo.
Nota della Redazione
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