Tempo silente e presunzione di esigenze cautelari nei delitti aggravati da mafia (Cass. pen. Sez. II n. 33819 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., solo se si dia conto di elementi, evidenziati dalla parte o enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti alla tipologia del delitto, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza. Non è sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. tempo silente, essendo escluso in materia qualsiasi automatismo valutativo. Nel giudizio di appello cautelare, la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi dedotti dall’appellante e a quanto deciso con il provvedimento gravato, non potendo proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati davanti al giudice di prime cure.

Il Fatto

Il ricorrente era stato ristretto in carcere in quanto indagato per partecipazione ad associazione mafiosa e ad associazione semplice finalizzata al compimento di truffe ai danni di imprenditori, aggravata dalla finalità di agevolare una cosca di ‘ndrangheta. All’esito del riesame, il Tribunale aveva annullato il provvedimento genetico in ordine al reato associativo di stampo mafioso e sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari; il Tribunale di Crotone aveva poi ulteriormente affievolito la misura con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il Pubblico ministero propose appello cautelare. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di gravame, ritenne che il mero decorso del tempo non bastasse ad affievolire le esigenze cautelari, in assenza di ulteriori segnali positivi, e ripristinò gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando il motivo complessivamente infondato. In primo luogo, trattandosi di appello cautelare, il Collegio ribadisce che la cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall’appellante e di quanto deciso con il provvedimento gravato. Non possono quindi proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati davanti al giudice di prime cure, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere ex officio la propria cognizione, salvo che si tratti di nullità assolute.

La Corte richiama sul punto Sez. II n. 6597 del 11/01/2024, che enuncia il principio in una fattispecie relativa ad appello avverso ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro. Il ricorrente non aveva dedotto davanti al Tribunale la pretermissione di argomenti a suo favore, eventualmente deducibili con altra istanza di revoca.

Nel merito, la Corte affronta la sola circostanza di interesse, relativa al tempo trascorso dall’esecuzione della misura. Il rispetto delle prescrizioni e l’assenza di violazioni non sono di per sé sufficienti a determinare un affievolimento delle esigenze di cautela, considerata la contestazione di appartenenza ad una associazione ben radicata sul territorio e capace di commettere numerosi reati fine, aggravata dalla finalità di agevolazione di una cosca di ‘ndrangheta.

Il Collegio applica il principio per cui la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa. Il cd. tempo silente può essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi — tra cui la collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale — volto a dimostrare in modo obiettivo e concreto l’assenza di esigenze cautelari. Il principio, affermato con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., è sostenuto da un articolato richiamo giurisprudenziale (Sez. II n. 24553 del 22/03/2024, Sez. II n. 6592 del 25/1/2022, Sez. V n. 4321 del 18/12/2020, tra le altre).

Tale ricostruzione assorbe e supera ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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