Inammissibile il ricorso sul possesso ereditario di armi e prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 40257 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo quando le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione appartenga alla constatazione ictu oculi e non all’apprezzamento probatorio. La detenzione abusiva di armi è configurabile a carico dell’erede che, venuto in possesso delle armi iure successionis, ometta la denuncia ex art. 697 cod. pen. Ai fini del computo del termine di prescrizione in caso di sospensione e interruzione, la recidiva assume rilievo per il solo fatto di essere stata riconosciuta, senza necessità di considerare il relativo giudizio di bilanciamento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di detenzione abusiva di armi comuni da sparo, revocando la pena accessoria dell’interdizione legale e confermando nel resto la condanna per furto aggravato, ricettazione e riciclaggio.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo sei motivi: la necessità di assoluzione in luogo della declaratoria di prescrizione per il reato di detenzione di armi; l’insufficienza probatoria sull’identificazione nel furto e sull’aggravante della violenza sulle cose; l’omessa derubricazione dei furti e della ricettazione; l’assenza di condotte idonee a ostacolare l’identificazione dei beni nel riciclaggio; la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B, C e D.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tutte le censure. Sul primo motivo osserva che l’assoluzione nel merito prevale sulla declaratoria di improcedibilità solo quando l’assenza di prova di colpevolezza o la prova dell’innocenza siano rilevabili con mera attività ricognitiva, non quando la prova sia contraddittoria o insufficiente e richieda un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui grava sull’erede l’obbligo di denunciare le armi pervenute iure hereditatis, a nulla rilevando la mancata accettazione dell’eredità o l’accettazione con beneficio d’inventario.
Quanto all’identificazione nel furto, il motivo è manifestamente infondato e versato in fatto: la responsabilità è comprovata dalle dichiarazioni del testimone oculare, che rilevava la targa del motoveicolo intestato all’imputato, e dal rinvenimento del mezzo nella sua disponibilità. In caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, evenienza non ricorrente.
L’aggravante della violenza sulle cose sussiste ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, faccia uso di energia fisica diretta a vincere la resistenza posta a riparo della cosa altrui, e ricorre anche quando l’energia sia rivolta verso lo strumento posto a protezione della res, purché ne sia derivata una conseguenza. La forzatura del bloccasterzo integra pertanto la circostanza.
Sulla ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova sufficiente della conoscenza dell’illecita provenienza. Sul riciclaggio, la manomissione degli elementi identificativi del veicolo ostacola l’accertamento della provenienza del bene e integra il delitto.
Infine, sul computo della prescrizione, la recidiva assume rilievo solo che sia stata riconosciuta, senza che il giudizio di bilanciamento la renda irrilevante. Nel caso in esame i reati di furto aggravato si prescriveranno in data 15.01.2041 e quello di ricettazione in data 25.06.2035, al netto di eventuali sospensioni. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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