Inammissibilità d’ufficio in Cassazione e motivi inediti di ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 34451 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione può essere adottata d’ufficio in sede di legittimità anche quando non sia stata rilevata dal giudice del gravame. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen. emerge infatti che l’inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio. È inoltre inammissibile, per violazione del principio di specificità e per novità del motivo, il ricorso che proponga in Cassazione censure non dedotte con l’atto di appello, in quanto la doppia conforme e l’unitarietà dell’argomentazione di merito precludono la prospettazione di vizi non sottoposti al giudice dell’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, con pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

Con quattro motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, alla rilevanza di una sopravvenuta ordinanza di estinzione relativa a reati diversi, all’omessa considerazione del dolo generico e al calcolo del termine di prescrizione previa riqualificazione della condotta in bancarotta semplice.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8825 del 2016, hanno precisato come l’inammissibilità possa essere dichiarata d’ufficio in sede di legittimità qualora non sia stata rilevata dal giudice d’appello. Il collegio verifica quindi la genericità dei motivi di appello, che lamentavano l’omessa motivazione sul dolo specifico senza contestare in modo puntuale la qualificazione della fattispecie e la sufficienza del dolo eventuale.

Il primo motivo di ricorso è giudicato generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi posti a base della censura. La sopravvenuta estinzione di reati diversi, oggetto di condanne da parte di autorità giudiziarie diverse, resta irrilevante ai fini della valutazione del dolo generico ritenuto in doppia conforme.

Il secondo e il terzo motivo sono inediti e manifestamente infondati. La loro natura inedita deriva dal fatto che l’appello aveva ad oggetto la mancata prova del dolo specifico, mentre in Cassazione si lamenta il difetto di motivazione sul dolo generico. Le doglianze sono precluse ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo state previamente dedotte come motivo di appello. La Corte richiama il principio per cui non è consentita la proposizione per la prima volta in sede di legittimità di vizi della motivazione riferiti a elementi fattuali non richiamati nell’atto di appello, citando Sez. 2, n. 32780 del 2021 e Sez. 2, n. 19411 del 2019.

Il quarto motivo è parimenti inedito e manifestamente infondato. La riqualificazione in bancarotta semplice non era stata richiesta nei gradi di merito. Nel merito, la distinzione tra le due fattispecie riposa sull’elemento soggettivo: la bancarotta semplice, ex art. 217, comma secondo, legge fall., ammette dolo o colpa, mentre la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., esige il dolo generico. Il termine di prescrizione non è maturato prima della sentenza di appello, dovendosi considerare le interruzioni e le sospensioni dei processi di primo e secondo grado. La Corte richiama Sez. U. n. 12602 del 2016, secondo cui la prescrizione è deducibile in Cassazione solo se maturata prima della sentenza impugnata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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