Amministratore di fatto e procura generale: responsabilità penale per bancarotta (Cass. pen. Sez. V n. 36552 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto richiede la presenza di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società. L’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, non episodica o occasionale, può riguardare anche solo specifici settori, pur non interessati dalle condotte illecite. Il conferimento di una procura generale ad negotia non è di per sé sufficiente a desumere la qualifica, ma non la esclude, allorché in concreto risulti l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della carica. L’accertamento della posizione costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. L’amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto e risponde penalmente anche per colpevole e consapevole inerzia, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale di Padova, aveva ritenuto il ricorrente, quale amministratore di fatto di una società poi dichiarata fallita, responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nonché di alcune truffe in danno di clienti della società. La condanna prevedeva la pena di cinque anni e otto mesi di reclusione e le pene accessorie fallimentari.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo, difetto assoluto di motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto, asseritamente attribuita pur operando egli in virtù di procura speciale con compiti limitati ai rapporti con clientela e fornitori. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione ai reati di truffa, per difetto del dolo iniziale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce l’orientamento di legittimità secondo cui la qualifica di amministratore di fatto si desume da indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività societaria. L’attività gestoria rileva anche se relativa a soli specifici settori, purché non episodica o occasionale (Sez. V n. 2514 del 2023).

Quanto alla procura generale ad negotia, la Corte ribadisce che essa non è elemento da solo sufficiente per desumere la qualifica, occorrendo prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive anche mediante l’attivazione dei poteri conferiti (Sez. V n. 4865 del 2021). Tuttavia la procura non esclude, per ciò solo, che l’agente assuma la veste di amministratore di fatto quando in concreto eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici della carica, anche in settori specifici.

Nel caso esaminato, le sentenze di merito — che in ipotesi di doppia conforme si integrano reciprocamente — hanno valorizzato plurimi elementi: il ricorrente si presentava ai clienti come titolare della società, trattava le condizioni per l’esecuzione dei lavori e ne avviava i cantieri, dimostrando la capacità di impegnare la società verso i terzi. La procura dedotta dalla difesa, prevedendo autonomi e ampi poteri, risulta anzi sintomatica dell’esercizio di attività gestoria non episodica. L’apprezzamento, non manifestamente illogico, è insindacabile in sede di legittimità.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che per taluni reati di truffa è intervenuta la remissione di querela, con conseguente estinzione ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen. e annullamento senza rinvio. Per altri, procedibili d’ufficio, è maturata la prescrizione ai sensi dell’art. 172 cod. pen., con annullamento senza rinvio agli effetti penali e rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., richiamando Sez. Un. n. 22065 del 2021.

Consegue la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con eliminazione degli aumenti di pena, e l’applicazione dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici ai sensi dell’art. 29 cod. pen., ferme le pene accessorie fallimentari. Sono eliminate le statuizioni civili in favore della curatela, revocata la costituzione di parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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