Termine di deposito della sentenza non sospeso nel periodo feriale (Cass. pen. Sez. VII n. 34452 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la redazione e il deposito della sentenza non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969. La sospensione opera esclusivamente per i termini che incombono alle parti per il compimento degli atti del procedimento, non per quelli che gravano sul giudice. Ne consegue che, ove il termine di deposito della motivazione cada nel periodo feriale, l’ulteriore termine per proporre impugnazione decorre dalla fine del periodo di sospensione, senza che il primo venga prorogato. La soluzione non muta dopo la riduzione del periodo feriale da quarantacinque a trenta giorni operata dall’art. 16 d.l. n. 132 del 2014. Il ricorso proposto oltre la scadenza così calcolata è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna con ricorso per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Spoleto. La sentenza di appello è stata pronunciata il 4 giugno 2024; i giorni fissati per il deposito della motivazione erano novanta e il relativo termine scadeva il 2 settembre 2024. La motivazione è stata depositata il 26 agosto 2024, prima della scadenza.

La questione che arriva davanti alla Corte riguarda il computo del termine per impugnare: se cioè il termine di deposito della sentenza, cadendo nel periodo feriale, debba essere sospeso, con slittamento del termine di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto la tardività del ricorso. Il termine per impugnare è di quarantacinque giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e decorreva dal 2 settembre 2024, scadendo quindi il 12 ottobre 2024. Il ricorso è stato invece presentato il 14 novembre 2024.

Il Collegio esclude, in primo luogo, che il termine debba accrescersi di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., poiché il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Sul punto richiama un indirizzo consolidato, espresso tra le altre da Sez. 7 n. 1585 del 07.12.2023 e Sez. 6 n. 49315 del 24.10.2023.

Il nucleo argomentativo riguarda la sospensione feriale. L’art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha ridotto la durata del periodo feriale, lasciando immutato il tenore dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969. Secondo la Corte, la sospensione riguarda solo i termini processuali che incombono alle parti. Le Sezioni Unite n. 7478 del 19.06.1996 avevano già chiarito che il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 cod. proc. pen., alla cui scadenza decorre l’ulteriore termine di impugnazione, non è soggetto a sospensione feriale; se cade in tale periodo, il termine per impugnare decorre dalla fine della sospensione.

A tale pronuncia hanno aderito numerose decisioni, tra cui Sez. 4 n. 15753 del 05.03.2015. Dopo la modifica normativa sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite n. 42361 del 20.07.2017, che hanno ribadito l’assenza di sospensione anche a seguito della riduzione del periodo feriale da quarantacinque a trenta giorni. La Corte costituzionale, richiamata dal Collegio, individua del resto solo le parti come beneficiarie della sospensione, e non il giudice.

Nel caso concreto il termine di impugnazione iniziava a decorrere dopo la sospensione feriale e dunque non ha subito alcuna sospensione. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, pronunciata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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