Recidiva e sospensione condizionale: revoca senza automatismi (Cass. pen. Sez. VI n. 34148 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca della sospensione condizionale della pena, il giudice della cognizione non può procedere per automatismi. Ai sensi dell’art. 164, terzo comma, cod. pen., espressamente fatto salvo dall’art. 168 cod. pen., egli può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.. Ne deriva che il giudice di appello che ridetermini la pena entro i due anni di reclusione è tenuto a verificare la concedibilità del beneficio e a motivare il rigetto della richiesta, non potendo richiamare le valutazioni del giudice di primo grado, ove la pena irrogata in quella sede superava i limiti di legge. La confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., estesa dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, si applica retroattivamente entro i limiti dell’art. 200, primo comma, cod. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, confermava la condanna dell’imputato per detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente, ritenendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva infraquinquennale. Determinava la pena in un anno di reclusione e mille euro di multa e confermava la confisca della somma in sequestro.
Il condannato ricorreva per cassazione deducendo tre motivi: l’illogicità della motivazione sulla recidiva, la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche con prevalenza e l’erroneità della revoca del beneficio della sospensione condizionale nonché la mancata applicazione dello stesso beneficio, compatibile con la pena rideterminata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alle determinazioni sulla sospensione condizionale della pena, rigettando nel resto. I motivi sulla recidiva e sulle attenuanti generiche sono stati reputati infondati, “ai limiti della manifesta evidenza”: la Corte di merito aveva valorizzato la reiterazione delle condotte di spaccio, accertata dai verbalizzanti e ammessa dall’imputato in interrogatorio, per fondare il giudizio di maggiore pericolosità sociale.
Infondato anche il motivo sulla confisca. La Corte ha osservato che il ricorso muove dalle disposizioni vigenti prima della novella: l’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, come modificato dal d.l. n. 123/2023, convertito con legge n. 159/2023, ha incluso il delitto di cui all’art. 73, comma 5, tra i presupposti della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. Tale disciplina si applica retroattivamente nei limiti dell’art. 200, primo comma, cod. pen., rilevando la legge vigente al momento della sentenza di primo grado. La confisca è dunque legittima, sorretta dalla motivazione del primo giudice sulla sproporzione della somma rispetto al reddito.
È invece fondato il motivo sulla sospensione condizionale. La Corte di appello aveva sostenuto che, in materia di revoca, fosse irrilevante il cumulo inferiore ai due anni, richiamando un precedente di legittimità. Tale ragionamento è erroneo: esso evoca principi propri della fase esecutiva, che presuppongono decisioni irrevocabili di condanna.
Il giudice della cognizione, al contrario, non può procedere per automatismi. L’art. 164, terzo comma, cod. pen. gli consente di disporre la sospensione quando la pena da infliggere, cumulata con la precedente, non superi i limiti dell’art. 163 cod. pen.. La revoca cd. formale, pur avendo natura di atto ricognitivo della decadenza ope legis, non comporta alcun automatismo: il giudice decide sulla revoca con gli stessi poteri con cui concede il beneficio. Avendo irrogato un anno di reclusione, la Corte di appello era tenuta a verificare la concedibilità del beneficio e a motivare il rigetto, senza richiamare le valutazioni del primo giudice, ove la pena superava i limiti di legge.
Nota della Redazione
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