Appropriazione indebita e critica alla sentenza: ricorso inammissibile se meramente reiterativo (Cass. pen. Sez. VII n. 35065 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il motivo che prospetti enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità è manifestamente infondato. In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri adoperati. L’entità degli ammanchi e la persistenza nella condotta illecita giustificano l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, all’esito del giudizio di appello, dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 28.11.2024 per il reato di appropriazione indebita. La corte di merito ha ritenuto la querela tempestiva, avuto riguardo al dispiegarsi degli eventi, e ha configurato il delitto in considerazione della mancata restituzione della somma oggetto di appropriazione.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge quanto alla tardività della querela e alla configurabilità del reato, nonché la violazione delle regole sul bilanciamento delle circostanze e sull’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, che contesta l’erronea applicazione della legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo alla tardività della querela ex art. 124 cod. pen. e alla configurabilità del delitto. Il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

La Corte aggiunge che il motivo è altresì inammissibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. La Corte di Appello ha valutato tempestiva la querela in ragione del dispiegarsi degli eventi e ha integrato il delitto in considerazione della mancata restituzione della somma oggetto di appropriazione. I motivi, pertanto, non sono specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo, che contesta cumulativamente l’erronea applicazione degli artt. 61 n. 7, 69 e 131-bis cod. pen., la Corte rileva che la censura non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata. Sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., la corte di appello ha valorizzato l’entità della somma oggetto di appropriazione indebita, ritenuta oggettivamente rilevante a prescindere dalla consistenza patrimoniale della parte danneggiata.

Detta somma è stata considerata anche ai fini del giudizio di bilanciamento, espresso in termini di equivalenza e non di prevalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata. La Corte ribadisce che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, anche alla stregua di alcuni soltanto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri adoperati, richiamando Sez. V n. 33114 del 08.10.2020.

Infine, l’entità degli ammanchi e la persistenza del ricorrente nel ritenere le somme di cui si era indebitamente appropriato sono state pertinentemente richiamate per escludere la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sicché anche sotto tale profilo la sentenza appare adeguatamente motivata e conforme al dato normativo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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