Revoca obbligatoria della patente per ebbrezza aggravata da incidente (Cass. pen. Sez. IV n. 19080 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall’avere provocato un incidente stradale, prevede la revoca obbligatoria della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria. L’art. 186, comma 2-bis, cod. strada si connota per la sua autonomia ontologica rispetto all’art. 222 cod. strada, richiamato solo per il rinvio sanzionatorio, sicché la sanzione è ancorata alla sola verificazione dell’evento incidente, senza che rilevino i profili di danno a cose o persone. L’automatismo sanzionatorio non contrasta con i principi costituzionali e convenzionali, essendo espressione di una scelta legislativa di prevenzione generale non irragionevole. In tema di accertamento ematochimico, l’avviso di farsi assistere dal difensore non è dovuto quando il conducente, per le condizioni conseguenti al sinistro, non sia in grado di comprenderne il senso, trattandosi di atto urgente e indifferibile.
Il Fatto
Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Mantova per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, provocando un incidente stradale dal quale aveva riportato gravi lesioni, con subamputazione del piede sinistro e trauma cranico commotivo. La Corte di appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata: entrambi i giudici di merito avevano accertato che l’imputato, vigile ma confuso e incapace di firmare, non era in grado di comprendere l’avviso di farsi assistere dal difensore, non essendo quindi esigibile dagli agenti un adempimento incompatibile con la condizione del soggetto, né dovendosi attendere il recupero delle sue facoltà trattandosi di accertamento urgente e indifferibile.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto aspecifico, avendo la Corte territoriale escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione non apparente, fondata sul tasso alcolemico elevato, sulle gravi lesioni riportate e sul pericolo per gli altri utenti della strada, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La revoca obbligatoria della patente di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada è espressione di una scelta legislativa di rigore: il legislatore ha ancorato la sanzione alla sola presenza dell’incidente, in quanto la condotta di guida in stato di ebbrezza grave è di per sé idonea a porre in pericolo l’incolumità dei soggetti coinvolti nella circolazione. La autonomia della disposizione rispetto all’art. 222 cod. strada è stata ribadita, evidenziando che la declaratoria di illegittimità costituzionale di quest’ultimo non ha inciso sulla coerenza del sistema.
La Corte ha inoltre respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, richiamando le indicazioni della Corte costituzionale (ordinanza n. 247 del 2013) circa la non irragionevolezza dell’automatismo sanzionatorio, che lascia al giudice margini di apprezzamento nella commisurazione della pena principale, e la sentenza n. 68 del 2021 in tema di limiti al processo di assimilazione delle sanzioni amministrative a quelle penali.
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Nota della Redazione
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