Ricorso inammissibile se riproduce motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35069 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Siffatti motivi non sono specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La declaratoria di inammissibilità consegue alla carenza del requisito di specificità dei motivi e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma versata in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 16.12.2024, aveva confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tutti incentrati sulla deduzione del vizio di violazione di legge in relazione alla contestata fattispecie di ricettazione e sulla asserita carenza della motivazione in ordine alla valutazione delle consulenze di parte.
La questione approda così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare l’ammissibilità dei motivi e, in particolare, la loro effettiva specificità rispetto alle censure già sottoposte al giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i quattro motivi di ricorso, benché formalmente deducano il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., sono tutti inammissibili. Essi si fondano, infatti, su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito.
Secondo la Corte, siffatti motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti. Essi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non confrontandosi con le ragioni già espresse dal giudice dell’appello.
Il percorso argomentativo viene poi sviluppato con riferimento analitico a ciascun motivo. Il primo, relativo alla fattispecie di cui all’art. 648 c.p., risulta puntualmente disatteso dalla Corte di merito con riguardo alla prova della responsabilità sul piano soggettivo. Il secondo, concernente il vizio di motivazione in tutte le sue forme e la valutazione delle consulenze di parte sull’autenticità dei beni, è parimenti disatteso, avendo la corte territoriale motivato in modo coerente e conforme ai dati probatori.
Quanto al terzo e al quarto motivo, che deducono la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 1, co. 7, D.L. 35/2005 e della ipotesi attenuata dell’art. 648, co. 4, cod. pen., la Corte osserva che la corte di merito ha compiutamente argomentato sia l’esclusione dell’illecito amministrativo, stante la maggior gravità e il maggior disvalore del fatto, collocato in un più ampio contesto criminale, sia l’esclusione dell’ipotesi attenuata di ricettazione, basata sulla considerazione congiunta del valore del bene e della capacità a delinquere, desunta dai numerosi precedenti penali del ricorrente.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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