Inammissibile il motivo non dedotto in appello e la censura sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 35070 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non sia stato previamente dedotto come motivo di appello è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., esaurendo il gravame di merito le possibilità di censura sul punto. Il controllo di legittimità sulla determinazione della pena è limitato alla verifica della congruità e della logicità della motivazione, poiché la graduazione della pena, anche in rapporto agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Il Fatto

La ricorrente è stata affermata responsabile, in sede di merito, del reato di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 10/04/2025, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; con il terzo la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con il quarto l’eccessività della pena. La questione giunge così all’esame della Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Sezione settima dichiara inammissibile il ricorso, esaminando partitamente i quattro motivi. Il primo, incentrato sull’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., è giudicato oltre che generico — per la deduzione di argomenti privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno — manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata nei precedenti Sez. II n. 52271 del 10.11.2016 e Sez. II n. 20193 del 19.04.2017.

Il secondo motivo, relativo all’attenuante del citato art. 62 n. 4, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ribadisce così la regola di autosufficienza del gravame di merito: ciò che non è stato devoluto al giudice d’appello non può essere introdotto per la prima volta davanti alla Cassazione.

Il terzo motivo, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è valutato come reiterativo di doglianze già proposte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, oltre che non consentito e manifestamente infondato. La motivazione del diniego, contenuta alle pagine 3-5 della sentenza impugnata, è ritenuta esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui il giudice del merito non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il quarto motivo, sull’eccessività della pena, è parimenti non consentito e manifestamente infondato. La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo il dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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