Estradizione: basta la red notice INTERPOL per convalidare l’arresto provvisorio (Cass. pen. Sez. VI n. 35249 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione per l’estero, ai fini della convalida dell’arresto operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria e dell’applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del Presidente della Corte d’appello, è sufficiente a integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. la diffusione della ricerca per l’arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l’indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale. La segnalazione inserita nel sistema internazionale di ricerca dell’INTERPOL (c.d. red notice) costituisce di per sé domanda volta all’adozione della misura precautelare, preordinata all’inoltro della domanda di estradizione. Non è pertanto necessaria, in questa fase, alcuna formale domanda di estradizione, essendo riservate a una fase successiva le verifiche sulla sussistenza delle condizioni per l’emissione di una sentenza favorevole all’estradizione.

Il Fatto

La vicenda riguarda una cittadina ricercata dalle autorità brasiliane in relazione a delitti di accesso abusivo a un sistema informatico e falso ideologico, per i quali aveva riportato in Brasile condanna a pena detentiva. Su richiesta dello Stato estero, veicolata tramite red notice INTERPOL, la polizia giudiziaria italiana procedeva all’arresto e il Consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Roma, in data 30 luglio 2025, convalidava l’arresto e applicava la custodia cautelare in carcere.

La difesa proponeva istanza per far dichiarare l’invalidità o l’inefficacia del provvedimento, sostenendo il difetto della condizione essenziale della domanda di estradizione dello Stato estero. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 13 agosto 2025, rigettava l’istanza, qualificando la misura come arresto precautelare ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen. e ravvisando nella segnalazione INTERPOL una domanda di adozione di misure precautelari. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 715, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 13 del Trattato di estradizione Italia-Brasile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della fase procedurale. Poiché la legislazione interna possiede rilievo meramente sussidiario rispetto al Trattato di estradizione Italia-Brasile, ratificato con legge 23 aprile 1991, n. 144, il cui scopo è la semplificazione della cooperazione tra le Parti, la disciplina applicabile è quella convenzionale. L’art. 13 del Trattato, dedicato all’arresto provvisorio, consente a ciascuna Parte, prima del ricevimento della domanda di estradizione, di disporre l’arresto provvisorio su richiesta dell’altra Parte, precisando che la richiesta deve contenere la dichiarazione dell’emissione di un provvedimento restrittivo o di una sentenza di condanna e l’intenzione di presentare domanda di estradizione.

La norma specifica altresì che la richiesta può essere inoltrata anche per il tramite dell’INTERPOL. Nella fase preliminare in cui versava la procedura, dunque, non si rendeva necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà dello Stato, né la formalizzazione della domanda di estradizione.

Su tale presupposto normativo la Corte richiama il proprio consolidato orientamento. La diffusione della ricerca per l’arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l’indicazione del provvedimento restrittivo, è sufficiente a integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. VI n. 46222 del 06.11.2009). La segnalazione INTERPOL costituisce di per sé una domanda volta all’adozione della misura precautelare, preordinata all’inoltro della domanda di estradizione (Sez. VI n. 44665 del 03.10.2019; Sez. VI n. 32492 del 14.06.2016). La convalida dell’arresto provvisorio impone di valutare soltanto il rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche sulle condizioni per l’estradizione (Sez. VI n. 11499 del 22.01.2025).

La Corte esclude inoltre che il sistema esiga una formale domanda di estradizione al momento della convalida e dell’applicazione della misura cautelare. Il § 4 dell’art. 13 del Trattato prevede che l’arresto provvisorio e le altre misure coercitive perdano efficacia se la domanda di estradizione non pervenga entro quaranta giorni dalla comunicazione, ammettendo così che la domanda intervenga dopo l’applicazione della misura. Il mancato rispetto di tale termine non è stato peraltro eccepito dalla ricorrente, che si è limitata a dedurre la presenza di una mera proposta di domanda estradizionale, ritenuta ampiamente sufficiente. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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