Appello inammissibile solo se i motivi sono generici, non se manifestamente infondati (Cass. pen. Sez. VI n. 35241 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello può dichiarare l’inammissibilità dei motivi di gravame ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo quando gli stessi difettino di specificità, cioè quando non siano affatto argomentati oppure non affrontino la motivazione della sentenza impugnata. Non può invece dichiarare l’inammissibilità quando ritenga i motivi manifestamente infondati, poiché il giudizio di infondatezza attiene al merito e non alla ammissibilità dell’impugnazione. L’appellante, per essere specifico, deve confrontarsi con gli specifici passaggi della motivazione del primo giudice e contrapporvi ragioni di fatto o di diritto, anche riproponendo richieste già svolte in primo grado.
Il Fatto
La difesa di un’imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la decisione del Tribunale di Avellino del 22 novembre 2022. Il primo giudice aveva assolto l’imputata per particolare tenuità del fatto, con riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Secondo la Corte territoriale, l’appellante si sarebbe limitato a chiedere l’assoluzione sostenendo l’uso personale della sostanza, senza confutare in modo puntuale la ricostruzione del primo giudice. Il ricorso lamenta violazione di legge per erronea valutazione del contenuto dell’atto di impugnazione, ritenuto generico pur in presenza di motivi che avevano contestato gli argomenti della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, ricostruendo la portata dell’art. 581 cod. proc. pen. La norma impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di gravame indichi con enunciazione specifica i capi e i punti della decisione impugnata, le richieste e i motivi in fatto e in diritto che le sorreggono.
Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 2016 (Galtelli), la Corte ha ribadito che l’appellante non può limitarsi a confutare il decisum con considerazioni generiche e astratte. Deve invece contrapporre alle ragioni del primo giudice argomentazioni riferite agli specifici passaggi della motivazione o concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati, confrontandosi con le considerazioni svolte anche quando reiteri le richieste di primo grado.
Nel caso concreto, la Corte di appello si era limitata a riprodurre la motivazione del primo giudice e a porla a confronto con i motivi di appello, ritenendoli inidonei a contrastarla. Così facendo, ha osservato la Sezione, il giudice territoriale ha rilevato non la mancanza di specificità dei motivi, bensì la loro infondatezza, ancorché manifesta.
L’appellante aveva invece evidenziato una non completa considerazione dei dati probatori, facendo leva sulle dichiarazioni dell’operante — che aveva escluso la dedizione allo spaccio e la presenza di tracce di stupefacente sul bilancino — e sull’ammissione dell’imputata di aver acquistato la sostanza per uso personale. Tali rilievi, per la Corte, integravano una contestazione specifica della motivazione.
La Sezione ha quindi affermato, richiamando Sez. IV n. 36533 del 2021 (Oddo), che il giudizio sulla genericità e sulla manifesta infondatezza dei motivi non spetta al giudice di appello, neppure dopo la modifica dell’art. 581 lett. d) cod. proc. pen. Questi può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità, non quando non siano ritenuti idonei a confutare la motivazione. Ne è derivato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Nota della Redazione
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