Inammissibile il ricorso che ripropone motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35290 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, poiché in tal caso la critica è solo apparente e non assolve la funzione di argomentata confutazione della sentenza impugnata. Non è consentito in sede di legittimità il motivo che tenda a ottenere una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura dei reati, fondato sull’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere, costituisce valutazione tipicamente di merito, non sindacabile quando sorretta da motivazione logica.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen. e artt. 110, 582, 585 cod. pen. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18/11/2024, ha confermato la responsabilità.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi con cui ha dedotto vizi di violazione di legge e di mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità, all’applicazione dell’art. 116 cod. pen., al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione della pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità. Il primo e il secondo motivo — relativi alla responsabilità per i reati di rapina e lesioni e all’esclusione del cosiddetto concorso anomalo — sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza assolvere la tipica funzione di una critica argomentata.
Quanto alle censure sul piano probatorio, la Corte ribadisce che il motivo che invoca gli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. tende a ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Il richiamo è alla sentenza impugnata, con riguardo alla sussistenza del dolo di rapina e all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutate come lineari, chiare e coerenti.
La Corte richiama il principio per cui esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, citando Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone. Del pari infondati sono il terzo e il quarto motivo, attinenti al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis cod. pen., all’esclusione della recidiva e alla mancata applicazione della riduzione sanzionatoria prevista dall’art. 628 cod. pen. come riformato dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024.
Con specifico riferimento alla riduzione per la lieve entità del fatto, la doglianza non è consentita in sede di legittimità perché non previamente dedotta come motivo di appello ed è in ogni caso manifestamente infondata, attesa la ricostruzione del fatto in termini di gravità. Il diniego della pena sostitutiva, infine, è sorretto da un giudizio di prognosi sfavorevole che non si esaurisce nella astratta gravità del reato, ma esamina l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere, con richiamo ai precedenti penali specifici del ricorrente. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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