Diffamazione su Facebook: diritto di critica e continenza (Cass. pen. Sez. V n. 3878 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esimente del diritto di critica postula l’uso di termini che, pur offensivi in sé, stigmatizzino un fatto ritenuto oggettivamente grave, da valutare alla luce del complessivo contesto in cui sono utilizzati, senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione. Nel verificare il requisito della continenza si deve tener conto del tenore del linguaggio adoperato, accertando se il destinatario sia stato esposto al gratuito ludibrio altrui. Il giudice di merito, una volta riconosciuta la natura offensiva di una frase, deve chiarire, alla luce del contesto fattuale, se essa costituisca critica, sia pure aspra, o offesa gratuita, e se, in caso affermativo, ricorra la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di un imputato per diffamazione aggravata, ai sensi dell’art. 595, terzo comma, cod. pen., per aver offeso la reputazione di una persona con post pubblicati su Facebook, tra cui l’invito ad aspettare la persona offesa per sputargli in faccia e l’epiteto di tenore gravemente offensivo.
Le frasi erano scaturite dall’indignazione dell’imputato per l’assunto maltrattamento di un gattino, che la persona offesa aveva in parte ammesso, sostenendo però di aver colpito l’animale involontariamente. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo l’insussistenza del dolo e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente fondava le doglianze sulla pretesa scriminante dell’esercizio del diritto di critica, ritenendo di aver espresso una critica, sia pur aspra, a un’azione odiosa della persona offesa. La Corte affronta la questione ricostruendo i limiti dell’istituto.
L’esimente richiede termini che stigmatizzino un fatto oggettivamente grave, valutato nel complessivo contesto, senza degenerare in aggressione gratuita. Nel giudizio di continenza rileva il tenore del linguaggio e occorre escludere che il destinatario sia stato esposto al gratuito ludibrio altrui. La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia, tra cui Sez. 5, n. 8898 del 18.01.2021 e Sez. 5, n. 37397 del 24.06.2016.
Nel caso concreto il giudice d’appello non avrebbe considerato esattamente il contesto. La sentenza impugnata parla di un “presunto maltrattamento” dopo aver riconosciuto che la persona offesa aveva ammesso di aver colpito il gattino con un calcio, seppur involontariamente, senza rapportare le frasi a quanto oggettivamente percepito dall’imputato.
La Corte d’appello avrebbe inoltre valorizzato l’offensività di una singola espressione senza verificare se le parole esorbitassero dal limite della continenza, e avrebbe attribuito rilievo decisivo a ulteriori offese di numerosissimi utenti Facebook senza riportarne il tenore né confrontarle con i principi sul diritto di critica. Tali carenze motivazionali non consentono alla Corte di valutare la portata gratuitamente offensiva delle frasi.
La Cassazione annulla dunque con rinvio, affinché il giudice di merito rivaluti la scriminante dell’art. 51 cod. pen. o, in alternativa, la particolare tenuità del fatto, chiarendo anzitutto il contesto, i commenti a corredo del post e le ragioni da cui le frasi erano scaturite. Il riferimento è alla giurisprudenza di legittimità sul punto, tra cui Sez. 5, n. 2473 del 10.10.2019.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 51 c.p. – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 595 c.p. – Diffamazione