Furto di energia elettrica aggravato: procedibilità d’ufficio e responsabilità del beneficiario (Cass. pen. Sez. VII n. 35370 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di furto di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. è adeguatamente contestata, poiché l’erogazione costituisce un servizio destinato a un numero indeterminato di utenze e risponde a un’esigenza di rilevanza pubblica. Ne deriva la procedibilità d’ufficio del reato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 624 cod. pen., nonostante le modifiche normative. Risponde del reato anche chi si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo realizzato da terzi, traendone profitto, poiché solo il beneficiario dell’energia sottratta alla rete pubblica può realizzare personalmente o per mezzo altrui l’allaccio.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 febbraio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Palermo nei confronti di un’imputata per il reato di furto aggravato, contestato ai sensi degli articoli 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi avvalsa di un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Avverso la decisione di secondo grado la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre censure: la mancata verifica della querela quale condizione di procedibilità; il mancato riconoscimento del vizio di mente, pur accertato dalla perizia disposta in primo grado; l’assenza di prova della riconducibilità dell’allaccio alla propria condotta, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal primo motivo, che reputa in palese contrasto con il dato normativo. L’ultimo comma dell’art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d’ufficio, nonostante le modifiche normative, quando il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., evenienza ricorrente nel caso di specie.

In materia di furto di energia elettrica la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui la circostanza aggravante è adeguatamente contestata ove riferita alla condotta realizzata mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore. Tale rete garantisce un servizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, soddisfacendo un’esigenza di rilevanza pubblica, come affermato dai precedenti Sez. V n. 35873 del 23.05.2024 e Sez. V n. 37142 del 12.06.2024.

Il secondo motivo è considerato aspecifico, in quanto riproduttivo della doglianza già proposta in appello e non confrontato con le argomentazioni della Corte territoriale, che richiamano le conclusioni della perizia medico-legale. Da queste emergeva che l’imputata non aveva perso la capacità di intendere e di volere e che, quindi, poteva esserle attribuita piena consapevolezza e volontà dell’azione criminosa.

Quanto alla riconducibilità dell’allaccio abusivo alla ricorrente, la Corte di merito ha correttamente applicato i principi reiterati dalla legittimità, secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione anche se realizzato da terzi, come nei precedenti Sez. V n. 24592 del 30.04.2021 e Sez. IV n. 5973 del 05.02.2020. I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, rilevando che l’appartamento della ricorrente era servito dall’energia erogata dal contatore manomesso e che, dunque, solo il beneficiario dell’energia indebitamente sottratta alla rete pubblica avrebbe potuto realizzare, personalmente o per mezzo altrui, l’allaccio abusivo.

All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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